AGGIORNAMENTI IN “CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA & SVILUPPO”:
IL RUOLO DEL MI.SE. NEI CONTROLLI
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In linea con quanto detto nell’articolo precedente, l’Agenzia delle Entrate sta effettuando un’importante attività di controllo nei confronti delle imprese che si sono avvalse del credito d’imposta per spese relative ad attività di ricerca e sviluppo degli anni precedenti.
L’Agenzia è infatti l’organo statale designato al controllo sulla veridicità di quanto dichiarato nella compilazione del credito d’imposta, che se accertato in modo negativo ne può contestare l’eventuale inesistenza. Inoltre, ultimamente l’AdE ha iniziato a rivendicarne anche la spettanza in merito senza alcun supporto di un parere tecnico del MiSe.
Tutto nasce perché tale disciplina è stata enunciata e accordata a livello nazionale ed internazionale dai massimi esperti del settore attraverso un regolamento condiviso, il cosiddetto “Manuale di Frascati”. Il“Manuale”stabilisce la metodologia per utilizzare dati sulla ricerca e sviluppo nei paesi membri dell’OCSE e che racchiude le definizioni fondamentali per la misurazione delle risorse dedicate all’innovazione anche per le agevolazioni tributarie. Per questo motivo, il Manuale rappresenta per l’Agenzia la pietra miliare del sistema dell’accertamento sull’innovazione e sullo sviluppo economico.
Seguendo l’interpretazione del Manuale, il Fisco attua così le contestazioni fiscali sull’ammissibilità dei costi che hanno concorso alla determinazione dell’agevolazione. Ma, è proprio dalla decodifica del Manuale che potrebbero sorgere dubbi sulla sua corretta applicazione: a causa del fatto che il Manuale non diffonda certezze e verità matematiche, l’Agenzia motiva spesso le sue decisioni a riguardo con argomentazioni soggettive, e talvolta con poco fondamento giuridico.
Una delle controverse più discusse dall’AdE riguarda il requisito della novità, dal momento che, ai fini dell’agevolazione, rimarrebbero escluse tutte quelle trasformazioni di processo o di prodotto che rappresentano un mero adattamento della tecnologia esistente e che non sono agevolabili tecnologie già disponibili e ampiamente diffuse (risoluzione n. 46/E/2018).
Nel caso in cui il Fisco non riconosca tale requisito, si procederà con l’emissione di atti di recupero (ex art. 27, commi da 16 a 20, D.L. n. 185/2008) delle somme indicate nel credito d’imposta indebitamente utilizzato in compensazione, infliggendo la corrispondente sanzione commisurata dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi (art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997) e contestando l’inesistenza di questi ultimi. Nel caso venisse accertato ciò, il fatto assumerebbe anche rilevanza penale, poiché è punito dalla legge l’utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o di crediti inesistenti per un importo annuo superiore a 50.000 euro (art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000).
Alla luce di queste considerazioni e delle importanti conseguenze sul piano imprenditoriale, l’Agenzia delle Entrate può decidere autonomamente sull’ammissibilità delle richieste del credito per R&I, o deve intervenire un altro ente a suo supporto?
Con il Dm 27 maggio 2015 e con le successive Circolari 5E del 2016 e 13E del 2017 è stata prevista la possibilità per i contribuenti di chiedere un parere tecnico al Ministero dello Sviluppo Economico in merito alla loro richiesta di credito d’imposta R&S.Quindi, una volta ottenuto il parere, il contribuente sarà tenuto a conservarlo nel caso di un eventuale controllo.