Giugno 16, 2022 Credito d'Imposta R&S&I&D / NEWS / Patent Box 0 Comment

ANALOGIE TRA PATENT BOX E CREDITO D'IMPOSTA R&S

La disciplina del Patent box presenta un importate rimando al D.M. 26.05.2020 (c.d. “Decreto Transizione 4.0”); numerose sono infatti le analogie  tra il Patent Box così come disciplinato nel provvedimento attuativo del Direttore delle Entrate prot. 48243/2022 ed il credito d’imposta R&S&I&D di cui all’articolo 1, commi 198-207, L. 160/2019.

Risultano infatti ammissibili al regime della superdeduzione le seguenti attività eleggibili anche al credito d’imposta R&S:

  • la ricerca industriale;
  • lo sviluppo sperimentale;
  • l’innovazione tecnologica;
  • il design e l’ideazione estetica.

La tutela legale delle privative industriali rappresenta invece un’attività contemplata esclusivamente dalla disciplina del Patent box.

Inoltre, ai fini dell’applicazione del recapture ottennale vi rientrano anche la ricerca fondamentale e l’ideazione e lo sviluppo di software protetto da copyright; per quanto concerne il recapture ottennale, si ricorda che tale meccanismo premiale consiste nella facoltà di estendere il regime agevolativo sui costi di ricerca e sviluppo legati all’ottenimento di titoli di privativa industriale e sostenuti negli otto esercizi antecedenti. L’applicazione di tale recapture è applicabile sulle spese che hanno dato vita ad un bene immateriale tutelato da privativa a partire dal 2021.

Tuttavia, se le spese degli otto anni precedenti al 2021 hanno già concorso alla formazione del numeratore del rapporto del vecchio patent box, sono escluse dalla super deduzione. Nel vecchio Patent Box,L’importo del reddito agevolabile si quantifica applicando al redito dell’intangibile una percentuale data dal rapporto tra spese qualificate di ricerca e sviluppo (NUMERATORE) e costi totali (DENOMINATORE) dell’intangibile, coerentemente con il principio del nexus approach che stabilisce che i benefici fiscalmente riconosciuti sui redditi derivanti dallo sfruttamento degli IP rights sono determinati in funzione delle spese sostenute per la loro realizzazione.

Numerose analogie si rilevano anche per quanto concerne le spese ammissibili, ovvero:

  1. spese del personale direttamente impiegato in attività agevolabili, indipendentemente dall’inquadramento dei lavoratori;
  2. spese riferibili a beni mobili strumentali materiali e immateriali utilizzati nelle attività rilevanti;
  3. spese per servizi di consulenza ed equivalenti inerenti le attività agevolabili;
  4. spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività rilevanti.

In aggiunta, nel Patent box:

  1. spese di mantenimento, rinnovo, protezione, prevenzione contraffazione e gestione contenziosi (non rilevanti in caso di applicazione del meccanismo premiale);
  2. spese di ottenimento delle privative industriali in caso di applicazione del meccanismo premiale.

Anche la documentazione propedeutica ad una corretta fruizione delle misure in esame presenta delle sovrapposizioni, soprattutto per quanto concerne la relazione tecnica, illustrante finalità, contenuti e risultati, con particolare focus sulle incertezze tecnico-scientifiche. Aspetto degno di nota in ambito Patent Box, la corretta impostazione della documentazione consente di usufruire del meccanismo della Penality Protection; la ratio di tale disposizione si sostanzia nell’introduzione di un onere documentale finalizzato a garantire una corretta fruizione del beneficio fiscale, in presenza della documentazione idonea da redigere e garantisce, in caso di controlli, la disapplicazione della sanzione amministrativa per infedele dichiarazione.

Infine le due misure si caratterizzano anche per un’analogia circa le disposizioni antielusive per spese di amministratori e soci e che prevedono:

  • l’esclusione dall’agevolazione dei compensi variabili o delle somme a titolo di partecipazione agli utili;
  • l’ammissibilità dei compensi entro il limite del 50% del compenso fisso ordinario annuo;
  • l’eleggibilità subordinata all’effettiva corresponsione dell’intero compenso fisso nel periodo d’imposta agevolato;
  • l’ammissibilità subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante l’effettiva partecipazione alle attività rilevanti e la congruità degli importi.

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