
APPROFONDIMENTI PIANO TRANSIZIONE 5.0:
PARTE II
Questo nuovo contributo editoriale si pone in proseguo del precedente, cercando di fornire ulteriori chiarimenti in merito alla normativa del nuovo Piano Transizione 5.0 il quale, come noto, presenta nuovi crediti d’imposta a supporto della trasformazione digitale e sostenibile delle imprese che effettuano “nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici”.

La relazione del Governo sullo stato di attuazione del Pnrr sottolinea come la misura in commento mira s sostenere la transizione dei processi produttivi delle imprese italiane a verso metodi di produzione più sostenibili. Il beneficio fiscale viene riconosciuto “ a valere sulle spese effettuate dalle imprese nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2025. Le tipologie di beni interessati dalla misura sono per: Asset digitali (beni 4.0 materiali e immateriali); Asset necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da FER (esclusa la biomassa); Formazione del personale in competenze per la transizione ecologica. L’importo del credito sarà commisurato proporzionato alla riduzione finale del consumo energetico ottenuta con l’investimento”.
In questo nuovo meccanismo, un ruolo fondamentale viene giocato dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE) a cui presentare la certificazione ex ante attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti, nonché la comunicazione ex ante con la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Il GSE ha il compito di verificare la completezza della documentazione e trasmettere quotidianamente al Ministero l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di usufruire del beneficio fiscale ed il correlato ammontare, garantendone in tal modo la prenotazione. Le aziende fruitrici hanno altresì l’onere di inviare al GSE comunicazioni periodiche relative allo stato di avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione ed in base a tali comunicazioni verrà calcolato l’importo del credito d’imposta utilizzabile. Al termine dell’investimento l’impresa invia sempre al GSE la comunicazione di completamento dell’investimento e corredata, in tal caso, dalla certificazione ex post attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti. A questo punto il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ufficialmente ammesse e l’ammontare del beneficio fiscale che diviene consequenzialmente definitivo e pertanto fruibile in compensazione presentando, entro la data del 31 dicembre 2025, il modello F24. Qualora non vi fosse capienza per il completo utilizzo del beneficio, la parte eccedente può esser riportare in avanti in cinque quote annuali di pari importo.
Un ultimo aspetto degno di nota, per quanto concerne l’attività del GSE, sono i controlli che tale struttura può effettuare. Il testo statuisce che “Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE, effettua, entro termini concordati con l’Agenzia delle entrate, i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui i controlli di cui al primo periodo nonché le verifiche documentali e in situ di cui all’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 svolte dai competenti organi di controllo nazionali ed europei sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, il GSE ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda il recupero, per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni”; in buona sostanza, se dalle verifiche condotte dal GSE emerge un’indebita fruizione dell’incentivo, il GSE informa l’Agenzia delle Entrate e quest’ultima procede con i dovuti accertamenti.

Strettamente connessa all’attività di controllo è la questione riguardante il set documentale necessario ai fini di una corretta fruizione e, a tal proposito, la normativa statuisce che “Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo”. Naturalmente, in virtù del meccanismo sovraesposto, risulta necessario tener presente che può verificarsi il caso in cui le fatture ed i correlati documenti contabili vengano emessi dall’azienda prima di ricevere un formale riscontro circa la reale possibilità di fruire del credito d’imposta alla luce dei risparmi energetici conseguiti; in caso di esito negativo rimarrà comunque la possibilità di ammettere i beni strumentali alle misure di cui al Piano Transizione 4.0 in vigore fino a giugno 2026, nel rispetto ovviamente del dovuto meccanismo di prenotazione entro il 31.12.2025.