APPROFONDIMENTI PIANO TRANSIZIONE 5.0:
PARTE I
Il nuovo Piano Transizione 5.0 presenta nuovi crediti d’imposta a supporto della trasformazione digitale e sostenibile delle imprese che effettuano “nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici”; tuttavia molti sono ancora i dubbi da dirimere. Il presente contributo editoriale si pone quindi in proseguo con quello precedente pubblicato in data 06 marzo e vuole approfondire alcune tematiche degne di rilievo.
Partendo dall’oggetto dell’agevolazione, per accedere all’incentivo fiscale occorre effettuare un investimento in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti agli Allegati A e B del piano Transizione 4.0; questi beni devono essere interconnessi ed inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una riduzione dei consumi energetici pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento. Pertanto, qualsiasi bene, elencato negli allegati A e B, offre la possibilità di implementare un progetto 5.0 a condizione che abiliti i summenzionati risparmi energetici ma alla base devono sussistere le consuete caratteristiche previste dal piano Transizione 4.0. Se un investimento in beni 4.0 ricade nella Transizione 5.0 perché abilita un risparmio energetico, si applicheranno queste norme e non più quelle del piano Transizione 4.0. Il piano Transizione 4.0 resta operativo per tutti gli investimenti nei beni previsti negli allegati A e B che non generano risparmio, oppure generano risparmio sotto le soglie minime previste dal Transizione 5.0.
Per quanto concerne l’ammissibilità di investimenti sostitutivi, il comma 14 del Decreto Legge 19 2 marzo 2024 prevede espressamente che “Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n.205, in materia di investimenti sostitutivi”. L’originaria disciplina in materia di beni strumentali statuisce infatti che il recapture non scatta nella misura in cui un bene materiale 4.0 originariamente agevolato venga sostituito con un bene materiale più performante dal punto di vista delle caratteristiche tecnologiche previste dall’allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017. In caso contrario, qualora l’investimento sostitutivo contempli un costo inferiore a quello del bene originario, il credito d’imposta originariamente calcolato deve essere riparametrato in linea con il minor costo agevolabile; la ratio di questa scelta è sempre quella di invitare le imprese ad incrementare il proprio livello di competitività e di maturità tecnologica. Pertanto, anche nel Piano Transizione 5.0 sarà possibile sostituire, durante il quinquennio di osservazione, il bene agevolato con uno che ha performance energetiche uguali o migliori, ma aggiornato da un punto di vista tecnologico.
In merito alla decorrenza dell’incentivo ed alla possibilità di fruizione anche a valere sui beni ordinati a fine 2023 e consegnati nel corso del 2024, Marco Calabrò, Responsabile della segreteria tecnica del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha chiarito che l’incentivo si applica ai nuovi investimenti a partire da gennaio 2024 e non a quelli avviati con prenotazioni e ordini già nel 2023, anche se consegnati e messi in funzione nel 2024. È da rilevare come un tale orientamento, qualora dovesse esser confermato anche con l’atteso decreto attuativo, si pone in contrasto con la disciplina ex art. 109 TUIR inerente il momento di effettuazione dell’investimento e che caratterizza gli investimenti in beni strumentali 4.0.
Parimenti, la normativa stabilisce una deadline per quanto riguarda la conclusione della procedura che deve tassativamente avvenire entro il 31.12.2025, interconnessione compresa ed anche prima compensazione tramite F24. L’eccedenza non compensata entro il 31 dicembre 2025 sarà compensabile in 5 rate annuali di pari importo. Eventuali variazioni di progetto in corso d’opera risultano ammissibili ma solo diminuzione; questo implica che non si potranno aggiungere ulteriori voci di costo non presenti nel progetto iniziale né tantomeno richiedere di accedere ad aliquote per classi di risparmio energetico superiori. In ultimo, si ricorda che l’incentivo Transizione 5.0 si qualifica come una misura generale e non rientra tra gli aiuti di stato.