CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI:
RITARDO NELL’ACQUISIZIONE DELLA PERIZIA
In linea generale, la perizia consiste in un’analisi su di una particolare situazione/bene effettuata da un soggetto terzo esperto nel settore e finalizzata a formulare una valutazione di tipo tecnico, economico e di valore. Parliamo quindi di un documento che viene generalmente prodotto da un professionista iscritto ad un ordine professionale e che pertanto risulti abilitato ad esprimere un parere su di una specifica tematica di sua competenza.
Con specifico riferimento ai Beni 4.0, l’art.1 comma 11 della Legge 11/12/2016, n. 232 prevedeva originariamente, tra gli adempimenti documentali necessari alla fruizione del credito d’ imposta, il rilascio di una “…perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.
Il tema della perizia, nelle ultime tre Leggi di Bilancio, è stato oggetto di parziale trasformazione in quanto inizialmente veniva richiesta una perizia giurata, a seguire una perizia semplice ed infine, nella Legge di Bilancio 2021, una perizia asseverata.
Venendo alla disamina del contenuto, la Circolare Mi.Se. del 15 dicembre 2017, n. 547750 sottolinea che perizia non ha per oggetto l’analisi dei presupposti fiscali, contabili e contrattuali alla base della spettanza dell’agevolazione e neanche la conferma del requisito della novità dei beni oggetto d’investimento, piuttosto dovrà riguardare le seguenti argomentazioni:
“Classificazione del bene in una delle voci dell’allegato A o B. A questi fini è opportuno indicare l’allegato in cui il bene è ricompreso e il punto specifico nonché, nel caso si tratti di bene materiale cui all’allegato A, anche il gruppo di appartenenza (I di 12 punti, II di 9, III di 4);
Verifica delle caratteristiche tecnologiche del bene ai fini della rispondenza ai requisiti richiesti dalla disciplina (e dipendenti dalla tipologia in base all’appartenenza dei punti cui agli allegati A e B);
Verifica del requisito della interconnessione con specificazione delle modalità e data dell’avvenuto riscontro della stessa;
Rinvio all’analisi tecnica redatta in maniera confidenziale dal professionista o dall’ente a corredo della perizia o dell’attestato e custodita presso la sede dell’impresa beneficiaria dell’agevolazione.”
Un aspetto degno di rilevanza concerne i dubbi inerenti un eventuale ritardo nell’acquisizione della perizia, quale casistica che produce i medesimi effetti della cosiddetta interconnessione tardiva , quest’ultima tipica delle situazioni in cui si verifica un disallineamento temporale tra il momento di entrata in funzione del bene e quello di interconnessione.
Tra i più recenti interventi chiarificatori sull’argomento, si segnala la Risposta ad interpello n. 62 del 03.02.2022. Nell’elaborazione del parere, l’agenzia anzitutto richiama la precedente disciplina dell’iper ammortamento di cui alla Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 (paragrafo 6.3) e nella quale viene statuito che, per poter beneficiare di tale misura, i beni materiali di cui all’allegato A devono rispettare il requisito della interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, requisito che risulta indispensabile per la spettanza dell’agevolazione.
Il complesso degli oneri documentali correlati devono essere acquisiti dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso ed in tal caso l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.
Nella particolare ipotesi in cui l’acquisizione dei documenti avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell’agevolazione dovrà iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti; di conseguenza, non esiste un termine di decadenza per l’acquisizione dei documenti in esame e “l’assolvimento dell’onere documentale in un periodo di imposta successivo all’interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio”.