CERTIFICAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA R&S:
PUBBLICATI I MODELLI PER I CERTIFICATORI
Lo strumento della certificazione del credito R&S è stato introdotto con l’ art.23 del D.L. n. 73/2022 (Decreto semplificazioni); a seguire, viene pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2023, il Dpcm 15 settembre 2023 e che prevede le regole da seguire per l’ottenimento della certificazione nonché i requisiti che dovranno avere i soggetti che intendono iscriversi all’Albo dei Certificatori; successivamente viene pubblicato il Decreto direttoriale 21 febbraio 2024 con cui il MIMIT ha reso operativa la piattaforma informatica per le iscrizione all’albo; venendo quindi ad oggi, il Decreto Direttoriale MIMIT del 05.06.24 introduce i modelli che dovranno esser utilizzati dai certificatori.
Si ricordi che lo strumento della certificazione del credito R&S nasce con la finalità di mitigare i sempre crescenti contenziosi con l’Agenzia delle Entrate, consentire al contribuente di certificare l’idoneità dei propri progetti prima di accedere al beneficio fiscale e contestualmente tutelarsi in caso di azioni accertative da parte del fisco. Da questo punto di vista, infatti, degna di nota è la previsione di cui al comma 4 dell’art. 23 del D.L. n. 73/2022, laddove si riconosce, che la certificazione in esame esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e pertanto gli atti, anche a contenuto impositivo e sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni saranno nulli; rimangono esclusi i casi in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per un’attività diversa da quella concretamente realizzata.
Per quanto concerne l’oggetto della certificazione, originariamente questa era limitata solo agli investimenti effettuati da partire dal 2020; per il vecchio credito R&S di cui al D.L. n. 145/2013, rimaneva l’opzione del riversamento spontaneo. In sede di conversione del D.L. n. 144/2022 (Decreto Aiuti Ter), un emendamento governativo ha effettuato una modifica dell’art. 23, comma 2, del D.L. n. 73/2022, estendendo il suddetto meccanismo della certificazione del credito anche al credito R&S di cui al D.L. n. 145/2013, statuendo che “Tale certificazione può essere richiesta anche per l’attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9”. In virtù di tale modifica, per quanto concerne il vecchio credito R&S, la certificazione potrà quindi essere fornita ex post.
Venendo alla struttura del modello da utilizzare per i certificatori, questo presenta le seguenti sezioni:
- una prima sezione è dedicata alle informazioni di base del certificatore, che può essere un professionista, un’impresa di consulenza privata o un soggetto pubblico come università ed enti di ricerca;
- una seconda sezione è dedicata alla descrizione del progetto o del sottoprogetto realizzato, in corso di realizzazione o da iniziare. Questa descrizione deve includere una serie di informazioni quali: il settore e l’ambito del progetto, l’individuazione del problema da risolvere, la definizione degli obiettivi e i risultati attesi o conseguiti;
- una terza sezione è dedicata ad ulteriori informazioni quali le spese del progetto, suddivise per periodo (dal 2015 al 2027), gli importi dei crediti d’imposta maturati o da maturare, le spese ammissibili dettagliate per tipologia e per anno di imposta;
- l’ultima sezione riguarda le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al beneficio del credito d’imposta. Questa parte, suddivisa per tipologia di credito, richiede una descrizione delle caratteristiche di ciascuna tipologia di beneficio fiscale che viene presentato.
Tra gli aspetti degni di nota, si rileva anzitutto che, qualora l’incarico per la certificazione fosse assegnato ad imprese di consulenza/ università o altro ente, il il responsabile tecnico che si occupa della certificazione deve essere inserito stabilmente nella struttura con un “rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c., di lavoro eterorganizzato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 81/2015, di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c.”.
Sempre con riferimento alla posizione del certificatore, altro punto importante ma non molto chiaro riguarda l’assenza di conflitti di interesse del certificatore laddove viene chiesto di dichiarare di non avere “altri interessi economici ricollegabili agli investimenti nelle attività oggetto di certificazione”; da questo punto di vista, il ricorso ad una generica locuzione quale “altri interessi economici”, a parere delle scrivente, rende poco definito l’ambito delle esclusioni.
Concludendo, a seguito della pubblicazione del decreto in commento, mancherebbero solo le tanto attese linee guida la cui pubblicazione sarebbe dovuta arrivare lo scorso 31 dicembre 2023.