Dicembre 22, 2022 NEWS / PNRR 0 Comment

COMPLIANCE & PNRR

Nell’ambito dei presidi posti a tutela di una corretta gestione dei finanziamenti legati al PNRR, un contributo fondamentale, accanto a quello posto in essere dalle autorità preposte, viene giocato dai soggetti privati e dalla loro capacità di implementare un adeguato sistema di compliance consistente in un insieme procedure organizzative volte a prevenire il rischio di non conformità dell’operato aziendale alle norme vigenti, suggerendo, ove si riscontrino disallineamenti, le più opportune soluzioni da porre in essere per sanarli. In questa prospettiva, una sinergia importante è quella che scaturisce dal rapporto tra la funzione compliance e la responsabilità amministrativa degli enti delineata dal D.Lgs. 231/2001.

Il presupposto normativo per il coinvolgimento della responsabilità dell’ente è costituito dal concetto di immedesimazione organica, in forza del quale la persona fisica che commette il reato si immedesima con l’ente, agendo come suo organo ed esprimendone la relativa volontà in modo così aderente che si viene a legittimare l’imputazione all’ente delle conseguenze civili e penali degli atti delittuosi posti in essere; in tale prospettiva, la sovrapposizione tra l’autore del reato ed il soggetto destinatario della sanzione si riscontra nella misura in cui il primo agisce nell’interesse ovvero a vantaggio dell’ente e non per esclusivi interessi propri o di terzi.

Fatta questa premessa è opportuno sottolineare come l’adozione del cd. Modello 231 all’interno del meccanismo di erogazione di finanziamenti del PNRR riveste un’importanza fondamentale con particolare riferimento ai seguenti due aspetti: il ruolo dei modelli di compliance nella rinnovata procedura di prevenzione collaborativa di cui D.L. 152/2021, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, convertito in legge dal Decreto Legge 6 novembre 2021, n.152;  l’importanza dell’adozione di una struttura organizzativa che espleti il controllo di conformità ex D.Lgs. 231/2001 a favore di un punteggio incrementale nella procedura di adozione del sistema premiale del Rating di legalità.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la procedura della prevenzione collaborativa è gestita dal Prefetto, si inserisce nel procedimento per il rilascio della informazione antimafia necessaria per le aziende ai fini dell’instaurazione di rapporti contrattuali con la PA e si attua quando vengono riscontrati i presupposti per l’interdittiva antimafia, quale provvedimento amministrativo finalizzato a determinare una condizione di incapacità giuridica delle imprese a contrarre con la P.A. ed a ricevere erogazioni pubbliche, nel momento in cui vengono individuati i cd. delitti spia riconducibili a potenziali situazioni di infiltrazione mafiosa.

La novità introdotta con il D.L. 152/2021 prevede che, prima dell’adozione dell’ interdittiva e qualora non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, il Prefetto ha la facoltà di instaurare un contraddittorio con la parte nei cui confronti sussistono i sopracitati sospetti di infiltrazioni. Nel caso in cui venga accertato che i tentativi di infiltrazione mafiosa risultino essere riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, il Prefetto può tentare di bonificare l’impresa attraverso la prescrizione di un complesso di misure finalizzate a rimuovere e prevenire le cause di tali forme agevolative. In questa prospettiva, la predisposizione di Modelli organizzativi ex D. Lgs 231/01 diventano, pertanto, un importante strumento per la bonifica dell’azienda da tentativi di infiltrazione mafiosa, evitando l’emissione dell’interdittiva e garantendo un’adeguata continuità aziendale

Venendo al rating di legalità, questo consiste in un sistema premiale da adottare a favore delle imprese virtuose, le quali possono volontariamente chiedere l’attribuzione di un punteggio finalizzato ad attestare il proprio rispetto di elevati standard di legalità. Il rating rende così possibile l’accesso in via preferenziale ai finanziamenti pubblici e nel rapporto con gli Istituti di Credito e gioca un ruolo fondamentale anche nell’ottenimento di punteggi aggiuntivi nell’ambito delle gare d’appalto.

In quest’ottica, l’adozione di un Modello 231 costituisce uno dei requisiti aggiuntivi per l’attribuzione di stellette ulteriori alla prima (le stellette vanno da uno a tre). Anche in quest’ambito vige pertanto una forte osmosi tra i due sistemi, riconoscendo un incremento del punteggio base a fronte dell’adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative dettate da un Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001.

Non da ultimo, si segnala la forte connessione tra le prescrizioni dettate dalla normativa antiriciclaggio, quale pilastro fondamentale all’interno del processo di controllo delle risorse del PNRR, ed i sistemi di compliance ex D.Lgs. 231/2001, in particolar modo a seguito dell’introduzione  dell’ art. 25-octies dedicato ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio. Altro recente intervento normativo degno di nota è il Decreto Frodi (D.L. 25 febbraio 2022 n.13) che è intervenuto direttamente sui catalogo di reati presupposto ed  il successivo Decreto Sostegni ter che ne ha assorbito integralmente i contenuti. Il Decreto Sostegni ter ha introdotto modifiche al codice penale, andando in particolar modo ad operare sui reati legati alla ricezione fraudolenta di sovvenzioni pubbliche (ci riferiamo nello specifico  agli articoli 316 bis, 316 ter e 640 bis del codice penale). Tali articoli, in quanto rientrati anche nel catalogo dei reati presupposto ex D.Lgs.231/2001, rappresentano contestualmente condotte propedeutiche al riconoscimento anche della responsabilità amministrativa dell’ente.

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