CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 E BENI STRUMENTALI:
IL PUNTO SULLE ULTIME NOVITÀ
Come noto, il Piano Transizione 4.0 comprende, accanto al credito d’imposta in RSI&D, anche altri due benefici fiscali, ovvero:
- il credito d’imposta per la formazione 4.0 teso a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale, creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0;
- il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali destinato ad incentivare le imprese che investono in beni strumentalinuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
I richiamati incentivi fiscali hanno subito diversi interventi modificativi nell’ultimo periodo; si riassumono di seguito le principali novità.
Per quanto concerne il credito d’imposta Formazione 4.0, le aliquote sono state rimodulate dall’ art. 22, D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti), entrato in vigore il 18 maggio 2022. Previo soddisfacimento delle condizioni fissate dal Decreto Mi.Se. 01 luglio 2022, il credito di imposta è aumentato nella misura del:
- per le piccole imprese: dal 50% al 70% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
- per le medie imprese: dal 40% al 50% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro .
I progetti di formazione devono essere avviati successivamente al 18 maggio 2022 e qualora non soddisfino le condizioni previste dal suddetto decreto ministeriale 1° luglio 2022, le misure del credito d’imposta sono diminuite al:
- 40% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300.000 per le piccole imprese;
- 35% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro, per le medie imprese.
Il decreto Aiuti non modifica l’aliquota agevolativa prevista per le grandi imprese, pari al 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.
Ai fini dell’applicazione della maggiorazione del credito d’imposta le attività formative:
- devono avere una durata complessiva non inferiore a 24 ore e potranno essere svolte, in tutto o in parte, anche in modalità e-learning, subordinatamente alla predisposizione di specifiche modalità per il controllo dell’effettiva e continuativa partecipazione e verifica dei risultati raggiunti;
- devono essere erogate da soggetti qualificati esterni all’impresa quali:
- soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o la Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale od operativa;
- Università pubbliche o private o strutture a esse collegate;
- soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il Regolamento CE 68/01 della Commissione del 12/01/2001;
- soggetti in possesso di certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
- Istituti tecnici superiori;
- centri di competenza ad alta specializzazione ex 1, comma 115, della Legge n. 232/2016; European Digital Innovation Hubs;
- richiedono un accertamento iniziale delle competenze ed altresì ad un accertamento finale mediante il superamento di un test da parte del dipendente partecipante al corso.
Per quanto riguarda il credito d’imposta beni strumentali, i recenti interventi di modifica sono stati i seguenti:
- Art. 1, comma 44, L. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022) proroga al triennio 2023-2025 (fino al 30.06.2026 in caso di prenotazione), con abbassamento dell’aliquota, i crediti d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 e sancisce il termine dell’incentivo al 31.12.2022 (30.06.2023 su prenotazione) per i beni materiali e immateriali ordinari;
- Art. 10 D.L. 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni-ter) introduce una quarta tipologia di investimenti in beni materiali 4.0, con obiettivi di transizione ecologica, ammissibili nel periodo 2023/2025, oltre 10 e fino a 50 milioni di euro di massimale complessivo, a cui si applicherà l’aliquota del 5%;
- Art. 3-quater D.L. 228/2021 (c.d. Decreto Milleproroghe 2022) proroga al 31.12.2022 il termine di effettuazione degli investimenti in beni ordinari e in beni materiali 4.0, prenotati entro il 31.12.2021;
- Art. 21 D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) potenzia dal 20% al 50% il credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati dal 01.01.2022 al 31.12.2022 (ovvero al 30.06.2023 su prenotazione).