CREDITI D’IMPOSTA NEL PNRR:
CODICI TRIBUTO E INDICAZIONE NEL MODELLO F24
I codici tributo sono necessari per la fruizione in compensazione, tramite modello F24, degli incentivi volti a favorire gli investimenti in diverse attività, quali ricerca e innovazione.
Lo scorso 30 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n. 68/E sui Codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta sostenuti dalla misura “Investimento 1: Transizione 4.0” – Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia (PNRR). Tale Risoluzione si è resa necessaria soprattutto alla luce della recente approvazione del PNRR da parte del Governo italiano, ed è finalizzata a sostenere la trasformazione digitale delle imprese incentivando gli investimenti privati e attività a sostegno attraverso il riconoscimento di tre tipologie di crediti di imposta:
- beni capitali
- ricerca, sviluppo e innovazione
- attività di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle relative competenze.
Per questo motivo, l’Agenzia ha voluto aggiornare, confermando o modificando, le passate disposizioni dei codici tributo, in modo da applicare correttamente l’agevolazione del credito d’imposta all’interno del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza.
Codici tributo e tabella riassuntiva
I codici tributo dal 6933 al 6927, istituiti con la Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021, sono applicabili anche per il PNRR:
- “6933”, “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;
- “6934”, “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”;
- “6935”, “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”. Questo codice tributo è relativo sia ai beni materiali che ai beni immateriali, ma la parte finanziata dal PNRR è solo quella relativa ai beni immateriali;
- “6936”, “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;
- “6937”, “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.
Mentre, il codice tributo “6932”, “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”, è utilizzabile per le misure agevolative a cui si riferisce ma che non sono finanziate dal PNRR.
Procedendo, il codice presentato tramite Risoluzione n. 13/E del 1° marzo 2021 valevole anche per il PNRR è:
- “6938”, “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”.
Come nel caso precedente, anche in questa Risoluzione, sono presenti ulteriori codici che continuano ad essere validi ma che non sono relativi a misure finanziate nell’ambito del PNRR, ovvero:
- “6939”, “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”;
- “6940”, “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.
Infine, l’ultimo codice di nostro interesse risale alla Risoluzione n. 6/E del 17 gennaio 2019:
- “6897”, “Credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 – art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018”.
Ai fini del monitoraggio delle misure agevolative appena descritte, i dati dei crediti d’imposta maturati e fruiti sono indicati anche nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti beneficiari, secondo le relative istruzioni approvate dal direttore dell’Agenzia delle entrate. In particolare, nelle dichiarazioni dei redditi 2021 per l’anno d’imposta:
- il credito d’imposta di cui al codice “6933” sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “2H” e nella sez. IV rigo RU120 col. 2;
- il credito col codice “6934” sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “3H” e nella sez. IV rigo RU120 col. 3;
- il credito col codice “6935” sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “L3” e, al fine di rilevare gli investimenti relativi ai soli beni immateriali (gli unici finanziati dal PNRR), nella IV rigo RU130 col. 2 e col. 3;
- il credito col codice “6936 sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “2L” e nella sez. IV rigo RU130 col 5;
- il credito col codice “6937” sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “3L” e nella sez. IV rigo RU130 col 6.
In conclusione, per le agevolazioni che saranno rilevabili solo in seguito, a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2022 per l’anno d’imposta 2021, saranno individuate modalità analoghe di monitoraggio per i seguenti codici:
- il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (codice “6938”);
il credito d’imposta per le spese di formazione (codice “6897”), ma che attualmente viene indicato nel quadro RU sez. I codice “F7”.