CREDITI D’IMPOSTA R&S E BENI STRUMENTALI:
NUOVI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate, sempre nel mese di dicembre 2021, è tornata sull’argomento dei crediti d’imposta, fornendo risposte a nuovi interpelli ovvero:
- Risposta n. 848/2021: Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Esclusione dei beni gratuitamente devolvibili – Articolo 1, comma 187, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 1, comma 1053, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- Risposta n. 863/2021: Iper ammortamento e credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Acquisti centralizzati di gruppo e “prenotazione” dell’investimento;
- Risposta n. 874/2021: Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all’articolo 1, commi 198 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Ricerca commissionata da soggetti.
Risposte in questione
Partiamo dalla Risposta n. 848 che riguarda l’ipotesi di esclusione dal credito d’imposta dei “beni gratuitamente devolvibili” delle imprese operanti in concessione e a tariffa in determinati settori. Per definizione, i “beni gratuitamente devolvibili” vengono indicati come tutti quei beni ricevuti in concessione che, alla scadenza, devono essere restituiti all’ente concedente. Con questa Risposta l’Agenzia conferma che questi beni, rientranti nel perimetro concessorio, siano esclusi dall’ambito di applicazione dell’agevolazione per investimenti in beni strumentali nuovi. Trattandosi di investimenti la cui effettuazione e la cui remunerazione trovano diretta corrispondenza nel piano economico-finanziario del contratto di concessione e nella determinazione della tariffa, la decisione sottolinea che le imprese operanti nell’ambito della gestione in concessione di attività regolate non possano rivolgersi ad ulteriori agevolazioni, come il credito d’imposta.
Con la Risposta n. 863, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sull’iper-ammortamento, credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, acquisti centralizzati di gruppo e “prenotazione” dell’investimento. L’Agenzia afferma che, se un’azienda riesca a dimostrare di essere, sin dall’origine, destinataria della “prenotazione” effettuata, potrà fruire dell’iper-ammortamento in quanto l’investimento, grazie all’ordine e all’acconto della stessa risulterà incardinato nella disciplina stabilita dall’articolo 1, commi 60 e seguenti, della legge di bilancio 2019. Sono anche ribadite le condizioni affinché avvenga la suddetta “prenotazione”:
- l’ordine deve essere stato accettato dal venditore;
- l’avvenuto pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione.
Inoltre, in caso di acquisti centralizzati di gruppo, ai fini agevolativi deve essere dimostrato che la società del gruppo a cui è affidata la gestione centralizzata delle politiche di acquisto abbia effettuato la “prenotazione” dell’investimento in favore e per conto della società cessionaria.
Con la Risposta n. 874, ci spostiamo sugli investimenti in attività di ricerca e sviluppo “per conto di terzi”. A questo riguardo, l’Agenzia afferma che i costi sostenuti da una società (nel corso dei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019) in forza di contratti stipulati con committenti non residenti, e quindi esteri, devono considerarsi esclusi dall’ambito di applicazione del credito d’imposta per R&S. E ciò vale anche nel caso in cui tali costi si riferiscano ad attività che costituiscono prosecuzione di progetti iniziati nel corso di precedenti periodi d’imposta, essendo i costi in questione imputati ai vari periodi d’imposta – ai fini agevolativi – in base alle regole dell’articolo 109 del Tuir, indipendentemente dalla data di inizio dei progetti di ricerca.