Ottobre 19, 2023 Credito d'Imposta Beni Strumentali / NEWS 0 Comment

CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI:

BENI IN LEASING, BENI CON IVA INDETRAIBILE
E BENI DI IMPORTO NON SUPERIORE A 516,46 EURO

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali consiste in un’agevolazione fiscale finalizzata a supportare coloro che intendono effettuare investimenti in beni nuovi, materiali e immateriali, destinati ad essere utilizzati in strutture produttive ubicate in Italia, strumentali all’ottimale svolgimento dell’attività d’impresa o di arte e professione e funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

Premesso ciò, una disciplina particolare da tener presente ai fini dell’ammissibilità al presente beneficio fiscale, concerne la gestione dei beni in leasing, dei beni con iva indetraibile e dei beni di importo non superiore a 516,46 euro.

Partendo dalla disciplina del leasing, il credito d’imposta per i beni strumentali, sia 4.0 e sia ordinari, spetta anche per l’acquisto di beni in leasing in virtù di un principio di sostanziale equivalenza tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione mediante contratto di locazione finanziaria. L’agevolazione naturalmente viene riconosciuta solo all’utilizzatore e non anche al concedente, a condizione che i beni in questione siano strumentali ed inerenti alla propria attività, ed il costo agevolabile è quello sostenuto dalla società di leasing per il relativo acquisto.

Sempre in materia di leasing, un aspetto da tener presente riguarda il rischio di recapture qualora, durante il periodo di sorveglianza del bene (31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di  avvenuta  interconnessione) si verifica una cessione del contratto di leasing ovvero il mancato esercizio del riscatto. In merito all’applicazione del recapture nell’ambito di un contratto di leasing, la Circolare 9/E/2021 chiarisce che “Nel caso di investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, il mancato esercizio del diritto di riscatto così come la cessione del contratto di leasing durante il “periodo di sorveglianza” costituiscono causa di rideterminazione dell’incentivo, in quanto, in virtù dell’ormai consolidato principio di tendenziale equivalenza tra l’acquisto del bene in proprio e l’acquisizione dello stesso tramite un contratto di leasing, tali ipotesi sono da assimilare alle fattispecie, espressamente previste dal comma 1060 della legge di bilancio 2021, di cessione a titolo oneroso e di delocalizzazione dei beni agevolati acquisiti in proprietà”. Il credito d’imposta non sarà invece oggetto di rideterminazione qualora, nel periodo di sorveglianza, il bene acquisito in proprietà a seguito di riscatto venga successivamente ceduto a una società di leasing (operazione di sale and lease back). Ai fini della determinazione del credito d’imposta spettante al locatario, non rileva il prezzo di riscatto dallo stesso pagato all’atto di esercizio del diritto di opzione in quanto si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. L’eventuale esercizio del diritto di riscatto del bene oggetto del contratto di sale and lease back non configura un’ulteriore ipotesi di investimento agevolabile.

Passando ai beni di importo non superiore a 516,46 euro, fermo restando che non vi è un esplicito rimando, la disciplina agevolativa fa riferimento ai beni strumentali materiali ammortizzabili di cui agli articoli 102 e 102-bis del Tuir, nonché ai beni strumentali immateriali ammortizzabili di cui all’articolo 103 del Tuir. Tra i beni materiali ammortizzabili di cui all’articolo 102 del Tuir, al comma 5, vi rientrano appunto i beni il cui costo unitario è non superiore a 516,46 euro, per i quali la norma prevede “la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute”. La medesima possibilità della deduzione integrale della spesa sostenuta per i beni materiali strumentali di costo non superiore a 516,46 euro è attribuita agli esercenti arti e professioni ai sensi dell’articolo 54, comma 2, del Tuir.

Si conclude con la disamina con un richiamo ai beni con IVA indetraibile. Fermo restando che il comma 1054 della legge di bilancio 2021 stabilisce che il costo dei beni agevolabili è determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lett. b), Tuir, e che, per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, si precisa che costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis 1 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis del medesimo DPR n. 633 del 1972. Per converso, non rileva, l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del DPR 633/1972.

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