Novembre 2, 2023 Credito d'Imposta Beni Strumentali / NEWS 0 Comment

CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI:

DEROGHE AL RECAPTURE

In linea generale, il recapture consiste in un meccanismo di rideterminazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali al fine di penalizzare azioni di cessione dei beni dal contesto aziendale a cui sono stati destinati e che avvengono entro un predefinito periodo di sorveglianza. La finalità è quella di evitare la cessione del singolo bene prima della completa fruizione del beneficio, garantendo in tal modo la connessione tra la concessione del credito d’imposta ed il concreto sfruttamento dei bene agevolato per un periodo minimo all’interno dell’economia aziendale.

La perdita dell’agevolazione, con rideterminazione della stessa ed eventuale riversamento del relativo credito di imposta già utilizzato, avviene se, entro il secondo anno successivo all’entrata in funzione dei beni ordinari o di avvenuta interconnessione, per quelli 4.0, si verificano le seguenti ipotesi: i manufatti sono ceduti a titolo oneroso; vengono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto; avviene la cessione del contratto di leasing ovvero il mancato esercizio del riscatto.

L’impostazione normativa descritta trova le seguenti deroghe: investimenti sostituivi per beni materiali 4.0; temporaneo utilizzo del bene all’estero; cessione d’azienda o ramo d’azienda; bene oggetto di un contratto di sale and lease back; furto del bene comprovato da denuncia.

Per quanto concerne la normativa in materia di investimenti sostitutivi il recapture non scatta nella misura in cui un bene materiale 4.0 originariamente agevolato viene sostituito con un bene materiale più performante dal punto di vista delle caratteristiche tecnologiche previste dall’allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017. In caso contrario, qualora l’investimento sostitutivo contempli un costo inferiore a quello del bene originario, il credito d’imposta originariamente calcolato deve essere riparametrato in linea con il minor costo agevolabile.

L’altro caso riguarda il temporaneo utilizzo del bene agevolato fuori dal territorio nazionale. A tal proposito è intervenuta recentemente l’Agenzia delle Entrate con ulteriori chiarimenti contenuti nella Risposta ad interpello num. 259 del 19 aprile 2021. Il testo richiamato stabilisce che, l’impiego temporaneo di mezzi e personale, se non sono destinati ad una struttura produttiva estera, è concesso anche al di fuori del territorio dello Stato, poiché in tal caso non si concretizza una delocalizzazione, la quale farebbe perdere di fatto il diritto al credito d’imposta in esame. La delocalizzazione non ha luogo quando i macchinari appartengono alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale e mantengono un nesso funzionale con l’attività d’impresa svolta in Italia. L’impresa beneficiaria potrà quindi usufruire dell’agevolazione, a condizione che il luogo presso cui è realizzato l’intervento non abbia le caratteristiche tali da rappresentare di per sé una struttura produttiva ubicata all’estero. La posizione presa dall’Agenzia delle Entrate trova fondamento nella volontà di garantire il rispetto del requisito di territorialità e garantendo che il bene agevolato contribuisca in maniera effettiva al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa localizzata in Italia.

Altro caso di deroga è quello previsto dalle Circolari AdE 8/E/2019 e AdE 9/E/2021, in caso di affitto d’azienda o di ramo d’azienda; nella fattispecie in esame, l’agevolazione fiscale continua in capo all’avente causa trattandosi di un mero mutamento della titolarità dell’azienda che non altera di per sé il livello tecnologico e digitale dell’impresa.

Per quanto concerne il contratto di sale and lease back, il credito d’imposta non sarà oggetto di rideterminazione qualora, nel periodo di sorveglianza, il bene acquisito in proprietà a seguito di riscatto venga successivamente ceduto a una società di leasing (operazione di sale and lease back). Ai fini della determinazione del credito d’imposta spettante al locatario, non rileva il prezzo di riscatto dallo stesso pagato all’atto di esercizio del diritto di opzione in quanto si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. L’eventuale esercizio del diritto di riscatto del bene oggetto del contratto di sale and lease back non configura un’ulteriore ipotesi di investimento agevolabile.

Infine in caso di furto del bene durante il periodo di sorveglianza, non scatta il recapture a condizione che venga effettuata la denuncia presso le autorità competenti. Per quanto concerne la perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, si richiama altresì il comma 3 dell’articolo 2 del D.P.R. n. 441 del 1997 in cui viene statuito che “La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto è provata da idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l’obbligo di fornire, a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato”.

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