CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI:
ESEMPIO DI INTERCONNESSIONE
IN PERIODI D’IMPOSTA SUCCESSIVI A QUELLO
DI ENTRATA IN FUNZIONE DEL BENE
Nell’ambito del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, il momento di decorrenza dell’utilizzo in compensazione del beneficio fiscale avviene, ai sensi dell’art.1, comma 1059, L. 178/2020, nel seguente modo:
- per investimenti in beni materiali e immateriali ordinari, la fruizione decorrere dall’anno di entrata in funzione;
- per investimenti in beni materiali 4.0, la fruizione decorre dall’anno di avvenuta interconnessione, con facoltà di fruizione anticipata del credito d’imposta dall’anno di entrata in funzione nella misura ridotta prevista per beni ordinari;
- per investimenti in beni immateriali 4.0, la fruizione decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.
Il richiamato comma 1059 dell’articolo 1 L. 178/2020 dispone infatti che: “Nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 1062 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055”.
Un aspetto degno di approfondimento riguarda pertanto il tema dell’interconnessione dei beni strumentali 4.0 in uno o più periodi d’imposta successivi a quello di effettuazione dell’investimento ed entrata in funzione del bene. L’argomento viene affrontato nella Risposta ad interpello n. 394 del 08.06.2021. Nel documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate, su parere tecnico reso dal Mise, opera un importante distinguo in base alle motivazioni da cui l’interconnessione tardiva può dipendere.
Anche in tal caso, fonte normativa primaria è quella dell’iper ammortamento con la Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017. Il paragrafo 6.4.1 specifica che la fruizione del beneficio fiscale dipende dai momenti di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene e che solo da quest’ultimo è possibile iniziare a godere dell’iper ammortamento, a condizione che nello stesso periodo d’imposta avvenga anche l’interconnessione del bene. Tale interconnessione può essere legittimamente realizzata dall’impresa anche in un momento successivo all’effettuazione dell’investimento ed all’entrata in funzione del bene, comportando lo slittamento temporale del momento di decorrenza della fruizione dell’agevolazione.
Diversa è la fattispecie in cui un bene acquisito non sia in possesso delle caratteristiche intrinseche atte a favorire l’interconnessione e l’integrazione al momento della sua messa in funzione. Se l’implementazione dei dispositivi/sensori/software atti a trasformarlo in 4.0 avviene successivamente alla messa in funzione del bene, è possibile fruire del beneficio esclusivamente sull’importo di tale componente aggiuntiva. Il bene inizialmente acquistato, in questo caso non può fruire dell’agevolazione poiché nella sua configurazione originaria non disponeva delle caratteristiche intrinseche 4.0 per rispettare i requisiti.
L’Agenzia delle entrate torna a sottolineare la possibilità facoltativa della fruizione anticipata del beneficio fiscale anche nella circolare 9/E/2021, in cui statuisce che “nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, il contribuente può godere del credito d’imposta “in misura ridotta” fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione oppure può decidere di attendere l’interconnessione ai sensi del comma 1062 e fruire del credito di imposta “in misura piena””. Al fine di chiarire in termini pratici il dettato normativo in commento, si propone di seguito un esempio.
Un’impresa ha effettuato, nel 2022, un investimento pari a 50.000,00 euro finalizzato all’acquisto di un bene strumentale materiale 4.0 di cui all’allegato A annesso alla L. 232/2016. Il manufatto entra in funzione nel 2022 ma viene interconnesso nel 2023. L’azienda opta per la fruizione anticipata, in misura ordinaria, del credito nel 2022 e pertanto l’aliquota 4.0 sarà applicabile a partire dal 2023, quale anno di interconnessione, al netto ovviamente di quanto già fruito nel 2022. Entrando nel merito del calcolo, avremo:
- Quota di credito d’imposta ordinario nel 2022, anno di entrata in funzione del bene: 50.000,00 euro x 6% x 1/3 = 1.000,00 euro.
- Quota di credito d’imposta 4.0, decorrente dal 2023, anno di interconnessione: 50.000,00 x 40% – 1.000 = 19.000,00 euro.
Tale quota sarà pertanto ripartita in tre quote annuali di pari importo che saranno usufruite rispettivamente negli anni 2023, 2024 e 2025.