
CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI:
GESTIONE DEI COSTI ACCESSORI, OPERE MURARIE E
ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL BENE AGEVOLATO
La Risoluzione AdE n.152/E del 15 dicembre 2017 affronta la questione della determinazione del costo degli investimenti agevolabili, richiamando, per quanto compatibili, le previgenti misure del super ed iper ammortamento.
Il primo dubbio concerne la possibilità di inserire tra gli oneri accessori di diretta imputazione anche quelli relativi a piccole opere murarie necessarie per l’istallazione di un macchinario presso il sito aziendale. In linea generale, i costi accessori comprendono tutti i costi collegati all’acquisto che la società sostiene affinché il manufatto possa essere utilizzato; per quanto riguarda gli impianti e i macchinari, vi rientrano i costi di progettazione, i trasporti; i dazi su importazione, i costi di installazione, i costi ed onorari di perizie e collaudi, i costi di montaggio e posa in opera; per i mobili vi rientrano, il trasporto e i dazi su importazione.

Le costruzioni pertanto non rientrano nell’ambito di applicazione dell’agevolazione. Tuttavia, con specifico riferimento ai costi relativi alle piccole opere murarie, nella misura in cui queste non presentino una consistenza volumetrica tali da assumere la natura di costruzioni ai sensi della disciplina catastale, i relativi costi possano configurarsi come oneri accessori ed essere computati ai fini del calcolo del credito d’imposta.
Un’ulteriore tematica oggetto di dubbi interpretativi è quella inerente il trattamento, ai fini dell’individuazione degli investimenti rilevanti, delle attrezzature che costituiscono dotazione ordinaria del bene agevolabile. Premesso che, ai fini della disciplina relativa ai beni strumentali materiali 4.0 assumono rilevanza solo ed esclusivamente gli investimenti aventi ad oggetto i beni di cui all’allegato A della Legge n. 232/2016, la normativa tuttavia statuisce che gli accessori costituenti elementi strettamente indispensabili per la funzionalità di un manufatto 4.0 possano assumere rilevanza agli effetti della disciplina agevolativa nei limiti in cui costituiscano ordinaria dotazione del cespite principale. Pertanto, al verificarsi dei due presupposti indicati, ovvero l’indispensabilità delle attrezzature ai fini del funzionamento del bene ed il costituirne una normale dotazione, il credito d’imposta potrà estendersi anche al costo di tali attrezzature e accessori e sia nel caso in cui questi vengano acquisiti in unica soluzione con l’atto di investimento nel bene principale, sia nel caso in cui vengano acquisiti separatamente anche presso altri fornitori.
Premesso ciò, al fine di fugare eventuali incertezze circa l’individuazione delle attrezzature e degli accessori che costituiscono normale dotazione del macchinario in ragione della varietà di situazioni riscontrabili nei differenti settori economici e in relazione alle caratteristiche tecniche dei diversi cespiti, la normativa ha individuato un limite quantitativo forfetario entro il quale si ritiene verificata la circostanza che le attrezzature e gli accessori strettamente necessari al funzionamento del bene 4.0 costituiscono normale dotazione di quest’ultimo; tale limite forfetario è stato determinato nella misura del 5% del costo del bene principale.

Nel limite di tale importo, debitamente documentato, si può pertanto presumere che le dotazioni possano essere considerate accessorie ma resta comunque ferma la facoltà per il contribuente di applicare il credito d’imposta sulle attrezzature ed accessori in questione anche per l’importo eccedente il predetto limite del 5%, fermo restando il conseguente onere di dimostrare in sede di controllo gli elementi a supporto dei maggiori costi inclusi nell’agevolazione.