CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI:
LA FRUIZIONE DA PARTE DEGLI ESERCENTI
ARTI E PROFESSIONI
Dal punto di vista soggettivo, il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali è riconosciuto a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico di appartenenza; nel novero dei beneficiari sono altresì comprese:
- le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;
- gli enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata;
- le imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir);
- le reti di imprese.
La fruizione del credito è naturalmente subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la disponibilità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità al momento della fruizione del beneficio fiscale costituisca prova adeguata del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali citati; diversamente, un DURC richiesto e non rilasciato ovvero non ottenibile laddove richiesto preclude la fruizione del credito d’imposta.
Con specifico riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali ordinari (ossia i beni materiali e immateriali diversi da quelli 4.0. indicati negli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016), per espressa previsione del comma 1061 della legge di bilancio 2021, il beneficio fiscale è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni ed ai soggetti aderenti al regime forfetario.
In caso di contemporaneo esercizio di attività professionale e d’impresa non si ravvisano preclusioni alla maturazione in capo al medesimo contribuente di entrambi i crediti d’imposta (4.0 e NON) in relazione agli investimenti effettuati nell’ambito dell’attività imprenditoriale e di quella di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni. In tal caso sarà naturalmente compito del contribuente, ai fini dei successivi controlli, provvedere, sul piano contabile e documentale, a separare correttamente le spese ammissibili considerate rilevanti per il calcolo del credito d’imposta, così come precisato nella Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021.
La categoria degli esercenti arti e professioni contempla altresì i contribuenti che esercitano le attività di lavoro autonomo, anche se svolte in forma associata, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Tuir; partendo da tale presupposto, vengono inclusi nel novero dei beneficiari anche le associazioni tra professionisti di cui all’articolo 5, comma 3, lett. c), del Tuir.