Ottobre 5, 2023 Credito d'Imposta Beni Strumentali / NEWS 0 Comment

CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI:

MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA COMPENSAZIONE

Ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione per i beni materiali e immateriali ordinari, ovvero  a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione per i beni materiali ed immateriali 4.0.

Limitatamente all’anno 2021, viene altresì riconosciuta la facoltà di procedere con la compensazione in un’unica quota annuale per quanto concerne il beneficio fiscale:

  • per investimenti in beni strumentali materiali ordinari effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi dei soggetti beneficiari;
  • per investimenti in beni strumentali immateriali ordinari effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

Si precisa che il ricorso alla soluzione compensativa unica rappresenta una facoltà del contribuente, il quale, qualora non la vada ad azionare, sconterà il credito nelle consuete tre quote annuali di pari importo. Per converso, nell’Ipotesi del credito d’imposta in un’unica quota, si precisa che la quota di beneficio fiscale eventualmente non utilizzato potrà comunque essere riportato nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi.

Per gli investimenti effettuati nel triennio 2023-2025 l’utilizzo del credito di imposta segue lo schema delle tre quote annuali di pari importo; come precisato dall’agenzia delle entrate, nella Circolare 9/E del 23 luglio 2021 e nella Risposta ad interpello n. 602 del 17 settembre 2021, tale ripartizione risponde alla necessità di porre un limite annuo all’utilizzo del credito d’imposta, nella misura di un terzo dell’importo maturato, e non di fissare un obbligo di utilizzo dell’intera quota annuale ovvero un limite temporale alla sua fruizione.

Pertanto, nel caso in cui la quota annuale, o parte di essa, non venga compensata, il contribuente ha facoltà di riportare l’ammontare residuo nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale; questo meccanismo comporta pertanto che il beneficio fiscale residuo a valere sull’anno precedente potrà essere utilizzato già dall’anno successivo, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno in corso.

In conclusione, il mancato utilizzo, totale o parziale, del credito d’imposta nell’anno di riferimento non comporta la perdita dell’agevolazione, bensì può esser recuperato successivamente senza limite temporale. Tale regola si applica ovviamente anche nel caso di mancato utilizzo del credito entro il terzo anno, il cui ammontare residuo potrà esser riportato a partire dal quarto anno successivo.

Contattaci per avere maggiori informazioni:

    Nome *

    Cognome *

    E-mail *

    Messaggio *

    (*) Campi Obbligatori