CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI:
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’INVESTIMENTO
E FRUIZIONE DEL BENEFICIO
Nell’ambito del credito d’imposta beni strumentali, la fruizione del beneficio fiscale è subordinata all’identificazione del dies a quo gli investimenti sono effettuati. Premesso ciò la normativa sul tax credit in esame disciplina diverse opzioni di acquisizione dei beni, ovvero: a titolo di proprietà, leasing, realizzazione in economia, appalto a terzi.
Nel caso di un ordinario acquisto a titolo di proprietà, la determinazione di tale momento segue le regole generali della competenza ex art. 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell’investimento, per le acquisizioni di beni con contratti di leasing, rileva il momento in cui il bene viene consegnato ed entra nella disponibilità del locatario. Non conta invece il momento del riscatto in quanto l’acquisizione in proprietà del bene, a seguito di riscatto, non configura per il contribuente un’autonoma ipotesi d’investimento agevolabile. Tale principio si basa sulla sostanziale equivalenza tra l’acquisto a titolo di proprietà e l’acquisizione del bene stesso tramite contratto di leasing, così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009.
Per i beni realizzati in economia, ai fini della determinazione del costo di acquisizione, sono rilevanti i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato, sempre nel rispetto dei criteri di competenza ex art. 109, commi 1 e 2, del TUIR. Tra i costi, vi rientrano, a titolo esemplificativo: la progettazione; i materiali acquistati; gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene; i costi industriali imputabili all’opera come stipendi dei tecnici, spese di mano d’opera diretta, energia elettrica degli impianti, spese di manutenzione, lavorazioni esterne.
L’ultima ipotesi riguarda i beni realizzati mediante stipula di contratto di appalto a soggetti terzi. In tal caso, sempre nel rispetto dei predetti criteri di competenza, i costi ammissibili sono quelli sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l’opera, o parte di essa, risulti verificata ed accettata dal committente: in quest’ultima ipotesi, rilevano corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento lavori (SAL) accettato dal committente ai sensi dell’art. 1666 del Codice Civile. A tal proposito, si rimanda a diversi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate come la Circolare n. 23/E del 26 maggio 2016, la Circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 e la Circolare n. 4/E del 18 gennaio 2002.