Credito d’imposta per Beni Strumentali
Agevolazione fiscale destinata a tutti coloro che effettuano investimenti nell’acquisto di beni materiali ed immateriali ordinari e beni materiali ed immateriali connessi al modello industria 4.0 Art. 1, commi 1051-1063, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), come modificata dall’art. 1, commi 446-448, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025). Decreti MIMIT e Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 41/E dell’11 giugno 2025.
Scheda riassuntiva credito d’imposta |
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| SOGGETTI BENEFICIARI: | Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (di qualsiasi forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale).
Esclusioni: Imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale, e soggetti destinatari di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001 o non in regola con DURC e norme di sicurezza sul lavoro. |
| ATTIVITA’ AMMESSE: | Acquisizione ed effettiva interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura di beni strumentali nuovi e tecnologicamente avanzati destinati a strutture produttive ubicate in Italia. |
| SPESE AMMESSE: | Beni Materiali 4.0: Macchinari, impianti, attrezzature e componenti ad alto valore tecnologico compresi nell’Allegato A alla Legge 232/2016.
Nota per beni ordinari e software: Nel 2025 si è azzerato il credito per beni materiali “ordinari” (non 4.0) e per beni immateriali 4.0 di cui all’Allegato B (scaduti al 31/12/2024 salvo coda). |
| ALIQUOTE E TETTO DI SPESA: | Beni Materiali 4.0 (Allegato A):
(Superati i 20 milioni di euro il credito d’imposta è pari a 0). |
| MODALITA’ DI FRUIZIONE: | Credito d’Imposta in compensazione tramite Modello F24 utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione del bene.
Codice Tributo F24: 7077 (istituto per gli investimenti 2025) o 6936 (per beni prenotati entro il 2024). Obbligo di presentazione dell’F24 solo tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline). |
| CUMULABILITÀ CON ALTRE MISURE: | Cumulabile con la Nuova Sabatini, il Credito d’Imposta ZES Unica e contributi regionali/europei, a condizione che il cumulo non superi il 100% del costo sostenuto e la base imponibile per la maggiorazione o misura concorrente sia calcolata al netto del credito d’imposta riconosciuto.
Non cumulabile per i medesimi beni con il credito d’imposta Transizione 5.0. |
| PROROGA E AMBITO TEMPORALE: | Valido per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
Coda Lunga: Esteso fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. |
| ONERI DOCUMENTALI: |
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Tipologia di Bene Strumentale |
Codice Tributo Distinto per Legge Agevolativa di Riferimento |
Quote Annuali di Compensazione |
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| Legge di Bilancio 2020 |
Legge di Bilancio 2021 |
Legge di Bilancio 2020 |
Legge di Bilancio 2021 |
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| BENI MATERIALI ORDINARI: |
6932 “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019” |
6935 “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020” |
5 quote di pari importo a partire dall’anno successivo di entrata in funzione |
1 quota di pari importo a partire dall’anno di entrata in funzione |
| BENI IMMATERIALI ORDINARI: |
–––––––––––– |
6935 “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020” |
–––––––––––– |
3 quote di pari importo a partire dall’anno di entrata in funzione oppure 1 quota di pari importo nel caso di soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro |
| BENI MATERIALI 4.0: |
6933 “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019” |
6936 “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020” |
5 quote di pari importo a partire dall’anno successivo di interconnessione |
3 quote di pari importo a partire dall’anno di interconnessione |
| BENI IMMATERIALI 4.0: |
6934 “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019” |
6937 “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020” |
3 quote di pari importo a partire dall’anno successivo di interconnessione |
3 quote di pari importo a partire dall’anno di interconnessione |
Oneri Documentali |
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| DICITURA IN FATTURA: |
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| PERIZIA ASSEVERATA: | Beni 4.0 di costo superiore a 300.000,00 |
| AUTOCERTIFICAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE: | Beni 4.0 di costo inferiore a 300.000,00 |
| ATTESTATO DI CONFORMITÀ DA PARTE DI UN ENTE DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATO: | Beni 4.0 di costo superiore a 300.000,00, in alternativa alla perizia asseverata |
| COMUNICAZIONE MI.SE.: | Adempimento di natura volontaria |
| RELAZIONE TECNICA: | Da allegare alla Perizia / Attestato di conformità, realizzata in maniera confidenziale e custodita presso la sede del beneficiario dell’agevolazione |
Per avere qualche informazione in più leggi il nostro articolo:
R&S E INVESTIMENTI 4.0:
LA DOPPIA COMUNICAZIONE CON IL DL N.39/24
ll 30 marzo 2024 è entrato in vigore il DL n.39/24 che introduce due nuovi obblighi di comunicazione obbligatori nei confronti delle imprese che portano avanti investimenti sulla generalità dei beni inclusi nel piano Transizione 4.0 come anche della ricerca e sviluppo, comprese le attività di innovazione tecnologica in ottica 4.0 e di transizione ecologica.

