Gennaio 27, 2021 Credito d'Imposta Formazione 4.0 / NEWS 0 Comment

CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0:

LA CERTIFICAZIONE CONTABILE

Il Credito d’Imposta sulla Formazione 4.0 consiste in un beneficio fiscale finalizzato a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale, creando e consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti previste dal “Piano nazionale Impresa 4.0”. Le attività di formazione svolte possono essere finalizzate all’acquisizione di competenze nelle tecnologie 4.0 e destinate a personale dipendente non in possesso di conoscenze nelle materie in questione, oppure al consolidamento delle competenze nei medesimi ambiti tecnologici 4.0 e destinate a personale dipendente già in possesso a vario titolo di conoscenze nelle materie oggetto di formazione.

Tra i vari adempimenti richiesti ai fini della fruizione del beneficio in esame, l’articolo 6 del D.M. 04.05.2018 (Decreto attuativo del credito d’imposta Formazione 4.0) riconosce alla certificazione della documentazione contabile un ruolo di primo piano, identificando tale obbligo quale precondizione fondamentale per l’ammissibilità al beneficio fiscale e requisito a cui è subordinata la fruizione del credito che può avvenire solo successivamente all’avvenuto adempimento dell’obbligo certificativo.

Sotto il profilo soggettivo, l’onere della certificazione compete alle seguenti tipologie d’imprese beneficiarie: imprese soggette a revisione legale dei conti, nel qual caso la certificazione è rilasciata da parte del soggetto incaricato del controllo legale dei conti; imprese non soggette a revisione legale dei conti, nel qual caso i costi sono certificati da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro.

Per quanto concerne la forma ed il contenuto della certificazione, il DM stabilisce che tale attività consiste propriamente nella verifica dell’effettività delle spese sostenute per le attività di formazione agevolabili e della relativa corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Non si tratta perciò di una valutazione di ordine tecnico relativo all’ammissibilità al credito d’imposta. La relazione illustrativa allegata al Decreto, offre ulteriori dettagli stabilendo che, trattandosi di una certificazione concernente specifici elementi contabili collegati ad una particolare attività aziendale, deve ritenersi che, nella generalità dei casi, l’obbligo in questione non potrà ritenersi automaticamente soddisfatto nell’ambito delle ordinarie attività svolte dal soggetto incaricato della revisione contabile e del giudizio finale sul bilancio di esercizio. In merito al modo con cui deve essere impostata la certificazione, le disposizioni di legge non stabiliscono un contenuto minimo né uno schema predefinito; pertanto, il documento può essere redatto in forma libera a condizione, naturalmente, che contenga un’attestazione della regolarità formale della documentazione contabile e dell’effettività dei costi sostenuti.

Infine, per quanto riguarda le modalità di conservazione della certificazione contabile, la normativa primaria (Art 1 comma 53 della L.n.205/2017 – Legge di Bilancio 2018) stabilisce che la certificazione deve essere “ allegata al bilancio”. Tale locuzione può essere interpretata, al pari di quanto previsto dalla disciplina R&S, come l’onere di conservazione e di esibizione del documento unitamente al bilancio, in caso di eventuali successivi controlli.

Si ricorda, infine, che il Decreto attuativo, recependo quanto disposto dal comma 53 della norma primaria, riconosce, limitatamente alle imprese non obbligate ex lege alla revisione legale dei conti, un contributo, a copertura delle spese sostenute e sotto forma di credito di imposta, per un importo non superiore a 5.000 euro.

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