
CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0:
RENDICONTAZIONE 2022 E PROSPETTIVE FUTURE
In occasione del 6° Forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili, tenutosi il 23 e 24 gennaio 2023, il sottosegretario alle imprese e al made in Italy, Massimo Bitonci, affermò la seguente dichiarazione: “Ad aprile-maggio arriverà un nuovo decreto che rifinanzierà le agevolazioni Nuova Sabatini, 4.0 e gli incentivi per la crescita. In particolare, riavvieremo il bonus formazione 4.0 per cogliere le opportunità aperte dai primi segnali di ripresa”.
Ad oggi, un’ampia platea di contribuenti è quindi in attesa di ricevere buone nuove sulle prospettive future di questa importante misura finalizzata a supportare le imprese nella transizione tecnologica e digitale, consolidando e creando le competenze necessarie nel panorama delle tecnologie abilitanti del paradigma 4.0.

Fermo restato che il credito d’imposta formazione 4.0 non rientra, ad oggi, fra le misure prorogate al 2023, le rendicontazioni delle spese sostenute nel 2022 dalle Pmi richiedono tuttavia un complesso di accorgimenti dettati dall’excursus legislativo che, in tempi recenti, ha apportato importanti modifiche all’ intensità agevolativa dello strumento. Come noto, infatti, l’articolo 22 D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) è intervenuto sulla disciplina segnando il seguente spartiacque normativo.
In caso di formazione qualificata e certificata, secondo disposizioni attuative ex art. 22, comma 1, D.L. 50/2022, mai compiutamente emanate sino ad oggi, è stata prevista la seguente maggiorazione delle aliquote agevolative previste a favore delle Pmi:
- per le piccole imprese, l’aliquota passa dal 50% al 70% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
- per le medie imprese, l’aliquota passa dal 40% al 50% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro.
Per converso, in caso di formazione non qualificata e certificata ex art. 22, comma 2, D.L. 50/2022, è stata prevista la seguente riduzione delle aliquote agevolative, limitatamente ai progetti di formazione avviati dopo il 18.05.2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti:
- 40% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300.000 per le piccole imprese;
- 35% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro, per le medie imprese.
Nessuna modifica è stata apportata all’aliquota agevolativa prevista per le grandi imprese, pari al 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

Orbene, la mancata pubblicazione del decreto direttoriale, a cui lo stesso D.M. rinviava espressamente per la definizione dei criteri e delle modalità di accertamento delle competenze, hanno reso de facto inapplicabile le maggiorazioni sopra richiamate, trasformando i propositi dell’intervento legislativo di “rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese”, in un generale depotenziamento della misura sui progetti di formazione 4.0 avviati dal 18 maggio 2022.
Per tali motivi, venendo alle modalità di rendicontazione del credito maturato nell’anno fiscale 2022, i contribuenti sono chiamati ad effettuare il seguente distinguo:
- per quanto concerne i progetti formativi avviati entro il 17 maggio 2022, si applicano le aliquote 2021 e previste al comma 211 dell’articolo 1, Legge 160/2019: piccole imprese, 50% nel limite massimo annuale di 300.000 euro; medie imprese, 40% nel limite massimo annuale di 250.000 euro; grandi imprese, 30% nel limite massimo annuale di 250.000 euro. L’aliquota sale al 60% in relazione alle sole attività formative rivolte a lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati;
- per quanto concerne i progetti formativi avviati dal 18 maggio 2022, si applicano le aliquote depotenziate come sopra riportate, fermo restando la richiamata maggiorazione al 60%.