CREDITO D’IMPOSTA IN RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE:
INTRODUZIONE DEI CODICI TRIBUTO
La Risoluzione 13/E dell’agenzia delle Entrate dei 1 marzo 2021, introduce i tre codici tributo necessari per la fruizione in compensazione, tramite modello F24, degli incentivi volti a favorire gli investimenti in attività di ricerca, sviluppo e innovazione.
Nel dettaglio, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”;
- “6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”;
- “6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.
Il Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica ed innovazione tecnologica 4.0 è una agevolazione introdotta dalla legge di bilancio 2020 di cui all’articolo 1, commi da 199 a 206. L’ultimo intervento normativo dettato dalla Legge di Bilancio 2021 ha prorogato il beneficio fiscale fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, incrementando le aliquote agevolative e l’importo massimo spettante. Rimane tuttavia ancora in discussione se le modifiche introdotte, legate all’aumento delle aliquote, trovino applicazione retroattiva già a far data dal 2020, come lascerebbe intendete la normativa attualmente in vigore. Il MiSe ha espresso, in maniera informale , un giudizio negativo in merito a tale interpretazione, prevedendo contestualmente un intervento di correzione normativa che stabilirà l’applicazione delle nuove aliquote a partire dal 2021 in avanti. Ad oggi, pertanto, permane una situazione di incertezza interpretativa.
Per quanto riguarda invece il credito d’imposta rafforzato per investimenti in ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno e nelle regioni del sisma centro Italia essi trovano origine nell’articolo 244, comma 1, del decreto legge n. 34/2020 che ha maggiorato il beneficio fiscale nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dal sisma del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017. L’incremento del credito d’imposta per gli investimenti in R&S realizzati nel Mezzogiorno ha trovato inoltre prosecuzione anche per gli anni 2021 e 2022 come stabilito ai sensi dell’articolo 1, comma 185, Bilancio 2021.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo devono essere inseriti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’indicazione dell’anno di maturazione del credito, nel formato “AAAA”.
Infine, l’Agenzia delle Entrate precisa che i codici “6939” e “6940” devono essere utilizzati esclusivamente per compensare il maggior credito d’imposta corrispondente all’incremento dell’aliquota dell’agevolazione previsto per gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno e del sisma centro Italia.