CREDITO D’IMPOSTA IN RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE:
L’AMMISSIBILITA’ DEL COMPENSO DELL’AMMINISTRATORE
Tra le varie spese ammissibili ai fini della fruizione del credito d’imposta in Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design sono considerati ammissibili anche i compensi corrisposti all’amministratore non dipendente dell’impresa che svolge attività oggetto del beneficio fiscale.
Tale condizione di ammissibilità è stata già confermata dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello 182 del 6 giugno 2019, in cui vengono fatti rientrare nel credito d’imposta i compensi corrisposti all’amministratore in rapporto di collaborazione con l’impresa, anche nel caso in cui l’attività di ricerca e sviluppo intra-muros sia svolta esclusivamente col suo apporto di lavoro.
Quanto esposto viene confermato anche nella rinnovata fattispecie di credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative introdotto con l’art. 1 ,commi da 198 a 209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Biancio 2020) e confermato dall’art. 1 della legge n. 178/2020, con le lettere da a) ad h) del comma 1064 (Legge di Bilancio 2021).
Il dettaglio della disciplina viene invece affrontato nel Decreto Transizione 4.0 all’art.6 comma 6; tale articolo, infatti, stabilisce che in caso di prestazioni lavorative direttamente riferibili alle attività ammissibili al credito d’imposta rese da amministratori o soci di società o enti, ferma restando comunque l’esclusione dei compensi variabili o delle somme attribuite a titolo di partecipazione agli utili, l’ammissibilità delle relative spese non può eccedere il 50% del compenso fisso ordinario annuo spettante a tali soggetti ed è subordinata all’effettiva corresponsione da parte della società dell’intero importo del compenso fisso nel periodo d’imposta agevolato. L’ammissibilità di tali spese è inoltre subordinata alla dichiarazione resa dal legale rappresentante della società o ente che attesti l’effettiva partecipazione dell’amministratore alle attività ammissibili e la congruità dell’importo del compenso erogato rispetto alla quantità di lavoro prestato, alle competenze tecniche possedute nonché alle retribuzioni e compensi riconosciuti agli altri soggetti impiegati direttamente nelle medesime attività ammissibili. Tale dichiarazione è richiesta anche ai fini dell’ammissibilità delle spese di personale relative a prestazioni rese dai familiari dell’imprenditore, dei soci o degli amministratori e nel caso delle imprese individuali è redatta a cura del titolare.
La ratio della normativa tesa a sostenere l’inclusione, fra gli investimenti ammissibili al credito RSI&D, del costo dell’amministratore, indipendentemente dall’inquadramento nell’impresa, è espressione della volontà del legislatore di estendere il beneficio a tutte le forme di lavoro mediante le quali il personale può svolgere attività di ricerca ed innovazione a favore dell’impresa. A conferma di tale orientamento, infatti, il compenso corrisposto all’amministratore è ammissibile a condizione che l’attività svolta venga ad essere adeguatamente comprovata, il compenso agevolabile riguardi solo per la parte che remunera l’attività di ricerca e l’amministratore non risulti essere semplicemente preposto alla gestione dell’attività di ricerca e sviluppo.