CREDITO D’IMPOSTA IN RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E DESIGN:
LA RELAZIONE TECNICA
La misura del beneficio fiscale in esame si pone l’obiettivo di stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese, favorirne i processi di transizione digitale ed incoraggiare iniziative progettuali nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale. Tra gli oneri documentali previsti ai fini della fruizione del credito, vi rientra l’obbligo, a carico delle imprese beneficiarie, di redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività svolte, il tutto in coerenza con le fonti e la normativa attualmente in vigore. Nel presente articolo, si analizzeranno gli argomenti che dovranno essere oggetto di tale adempimento.
Partendo dall’attività di ricerca e sviluppo, punto di riferimento per una corretta descrizione è indubbiamente il Manuale di Frascati, documento redatto e adottato nel 1963 dall’OCSE e considerato fonte principale per l’identificazione e la misurazione delle attività tecnico-scientifiche attinenti la R&S. Partendo dal concetto di base, il Manuale offre una definizione di Ricerca e Sviluppo (R&S) andandovi a comprendere l’insieme dei “lavori creativi e sistematici intrapresi per aumentare il patrimonio delle conoscenze, comprese quelle relative all’umanità, alla cultura e alla società, e per concepire nuove applicazioni delle conoscenze disponibili”. Alla luce di questa definizione, il Manuale stabilisce che un’attività di ricerca e sviluppo, per esser concepita tale, deve soddisfare cinque criteri fondamentali: deve essere nuova, creativa, incerta, sistematica, trasferibile e/o riproducibile. I cinque i criteri devono essere soddisfatti ogniqualvolta venga intrapresa un’attività di R&S su base continuativa oppure occasionale. Un altro aspetto degno di nota è sono le componenti che caratterizzano la ricerca e sviluppo. In linea generale, l’attività R&S si sostanzia in un complesso di azioni tese alla risoluzione di problematiche tecnico-scientifiche non affrontabili con le conoscenze del momento e capaci pertanto di generare un passo migliorativo rispetto allo stato dell’arte ed un incremento dello stock di saperi a disposizione della comunità. Per raggiungere tale obiettivo, la ricerca e sviluppo può declinarsi nelle seguenti tre tipologie di attività: la ricerca di base, quale lavoro sperimentale o teorico intrapreso principalmente per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili; la ricerca applicata, intesa come percorso d’indagine intrapreso per acquisire nuove conoscenze; lo sviluppo sperimentale, ovvero un lavoro sistematico, basato sulle conoscenze acquisite attraverso la ricerca e l’esperienza empirica e finalizzato alla creazione di nuovi prodotti o processi o al miglioramento di prodotti o processi esistenti.
I principi offerti nel Manuale di Frascati sono stati ripresi anche dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 8/E/2019, nella quale vengono indicati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una serie di aspetti da mettere in evidenza dalla relazione tecnica, quali: la descrizione del progetto; l’individuazione delle incertezze scientifiche o tecnologiche non superabili in base alle conoscenze ed alla capacità che formano lo stato dell’arte del settore e per il cui superamento si è reso appunto necessario lo svolgimento dei lavori di R&S; gli elementi rilevanti per la valutazione del grado di novità dell’iniziativa progettuale ovvero del livello di significativo miglioramento apportato a prodotti e processi esistenti, distanziando così le attività svolte dalla operazioni di routine o di normale sviluppo prodotto appartenenti all’ordinaria attività dell’impresa.
Per quanto riguarda invece la relazione tecnica su progetti di innovazione tecnologica, la fonte principale di riferimento è il Manuale di Oslo pubblicato dall’OCSE nel 1992 ed aggiornato con successive edizioni. Anche in tal caso, per una corretta descrizione delle finalità, dei contenuti e dei risultati delle attività svolte, è necessario partire dalla definizione che il Manuale stesso offre per quanto concerne il concetto di innovazione tecnologica di prodotto, intesa come “l’attuazione/commercializzazione di un prodotto con caratteristiche di prestazione migliorate, tali da fornire oggettivamente servizi nuovi o migliorati al consumatore” ed innovazione tecnologica di processo, consistente “nell’attuazione/adozione di metodi di produzione o di consegna nuovi o significativamente migliorati. Può comportare modifiche delle attrezzature, delle risorse umane, dei metodi di lavoro o di una combinazione di questi elementi”. Le caratteristiche salienti dell’innovazione sono pertanto la novità, ossia che il prodotto, il processo o il servizio devono essere nuovi o migliorati, e l’implementazione che prevede l’introduzione del prodotto innovativo nel mercato o l’utilizzo del processo nella azienda. L’innovazione è quindi caratterizzata da un processo di transizione della novità verso il mercato ed implica un cambiamento del prodotto o del processo che va a rispondere ai bisogni dell’utilizzatore.
Terminiamo con un’analisi del contenuto per una relazione tecnica su progetti di design e ideazione estetica. In questo caso la descrizione dell’attività oggetto del beneficio fiscale deve riguardare un processo teso ad innovare in modo significativo i prodotti sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali. Fonte normativa a cui far riferimento per una corretta stesura della relazione tecnica è il Codice della proprietà Industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, per quanto concerne la registrazione di disegni e modelli. Quando si parla di design, infatti, ci si riferisce all’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte, con specifica indicazione alle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso e del suo ornamento; tali aspetti devono quindi conferire al prodotto un carattere di novità ed individualità. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti da assemblare per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici ed i caratteri tipografici. Per le imprese operanti nel settore dell’abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo dei prodotti ad intervalli regolari, sono considerati ammissibili anche i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di sostanziale novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti. La relazione tecnica deve pertanto mettere in evidenza che il lavoro oggetto del beneficio fiscale si discosta in maniera sostanziale da processi di semplici adattamenti di collezioni o campionari esistenti attraverso, ad esempio, piccole aggiunte di un singolo prodotto o modifiche di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come il colore o singoli dettagli.
A conclusione di questa disamina, si rammenta, infine, che la nuova Legge di Bilancio ha introdotto un obbligo di asseverazione della relazione tecnica, con l’obiettivo di assicurare maggiore certezza alle imprese sull’ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute.