Credito d’imposta in Ricerca & Sviluppo
Breve excursus delle novità tra Legge di Bilancio 2020, Decreto Rilancio e Decreto MiSe
La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto sostanziali novità in merito al credito d’imposta per ricerca e sviluppo. Possono accedere al nuovo incentivo, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale.
Il Decreto Mi.Se del 26 maggio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2020, fornisce le istruzioni operative per usufruire del beneficio fiscale in esame e, nello specifico, offre: una definizione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica ammissibili; l’individuazione, nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica, delle attività di innovazione digitale in chiave 4.0 di quelle finalizzate alla transizione ecologica e che sono rilevanti per la maggiorazione dal 6 al 10 per cento dell’aliquota; la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili al credito d’imposta.
Entrando nel merito di una breve disamina, i lavori svolti in un periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d’imposta precedenti, sono ammissibili al beneficio fiscale se costituiscono: attività di ricerca e sviluppo, nella misura in cui perseguono un sostanziale progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali dell’azienda in un determinato campo scientifico o tecnologico e rientrano tra lavori di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale; attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di: prodotti nuovi o significativamente migliorati che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecniche, componenti, materiali, software incorporato, facilità d’impiego ed ogni altro aspetto attinente le prestazioni e le funzionalità; processi nuovi o significativamente migliorati, che, nell’ambito della produzione, organizzazione o logistica, comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software e nell’efficienza delle risorse impiegate; attività di design e ideazione estetica, finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti.
Per quanto riguarda l’ammontare del beneficio fiscale, la Legge di Bilancio ha stabilito questo viene calcolato sul valore assoluto della spesa e secondo le seguenti nuove aliquote: Ricerca & Sviluppo: 12%, nel limite massimo di 3 milioni di euro per periodo d’imposta; Design & ideazione estetica: 6% nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per periodo d’imposta; Innovazione tecnologica: 6%, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per periodo d’imposta. Il DL 34/2020 (Decreto Rilancio) ha introdotto un ampliamento del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, applicando un incremento dell’aliquota dal 12% al 25 % per le grandi imprese, al 35% per le medie imprese, al 45% per le piccole imprese. Come sopra anticipato, il Decreto Mi.Se., fermo restando il limite massimo di 1,5 milioni di euro per periodo d’imposta, ha dettagliato le attività di Innovazione tecnologica in chiave green & innovazione digitale 4.0 per le quali si prevede un incremento dell’aliquota applicabile dal 6% al 10%. Inoltre, ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota, il Decreto stabilisce che la relazione tecnica deve chiaramente illustrare gli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e/o di transizione ecologica perseguiti nell’attività svolta.
Per quanto riguarda le spese ammissibili ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, rientrano: spese di personale, relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle attività oggetto del beneficio fiscale; quote di ammortamento, canoni di locazione ed altre spese relative a beni materiali mobili e software utilizzati nei progetti di ricerca; spese per contratti; spese per servizi di consulenza; spese per materiali e forniture; quote di ammortamento relative a privative industriali. Il DL 34/2020 introduce un’equiparazione delle start-up innovative, nel caso di contratti di ricerca extra muros, alle università e agli istituti di ricerca ai fini della maggiorazione delle spese ammissibili rilevanti in materia di Ricerca e Sviluppo e, contestualmente, allunga fino a 12 mesi il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle start-up innovative.