Agosto 11, 2021 Credito d'Imposta Beni Strumentali / NEWS 0 Comment

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI
IN BENI STRUMENTALI NUOVI:

NUOVI AGGIORNAMENTI DA PARTE
DELL’AGENZIA DELL’ENTRATE – Parte 1

Lo scorso 23 luglio con la Circolare n9/E l’Agenzia delle Entrate ha risposto a vari quesiti che le erano state sottoposti in precedenza in materia di disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali (articolo 1, commi da 1051 a 1063, della Legge di Bilancio 2021).

In totale le risposte dell’Agenzia hanno toccato ben otto diverse tematiche per risolvere vari dubbi legati alla legislazione della Legge di Bilancio dell’ultimo anno.
In questo primo articolo esamineremo le prime quattro che riguardano: “Soggetti interessati”, “Investimenti”, “Ambiti temporali” e “Determinazione dell’agevolazione”.

Risposta 1. SOGGETTI INTERESSATI.

1.1 Reti di imprese (commi 1051 e 1061).

L’AdE conferma che possono richiedere tale contributo pure le “reti-soggetto”, gli “esercenti arti e professioni” e le “società tra avvocati” (STP) a condizione che vengano rispettate le condizioni espresse nei commi 1054, 1055, 1056, 1057 e 1058 della Legge di Bilancio 2021.

Le “reti-contratto” invece sono escluse, in quanto l’adesione al contratto di rete non comporta l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso, per cui gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete.

1.2 Imprese destinatarie di sanzioni interdittive (comma 1052).

L’Agenzia conferma che le imprese destinatarie di sanzioni interdittive sono escluse da questo credito d’imposta nel medesimo arco temporale interessato dall’applicazione della relativa sanzione interdittiva.

In particolare, sono escluse le imprese che:

  • si trovino in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare;
  • abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui al punto che precede;
  • siano destinatarie di sanzioni interdittive.

1.3 Contemporaneo esercizio di attività professionale e d’impresa (commi 1056 e 1058).

L’AdE precisa che i soggetti esercenti attività di impresa possono beneficiare sia del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “ordinari” (beni materiali e immateriali diversi da quelli 4.0) alle condizioni stabilite nei commi 1054 e 1055, sia del credito per investimenti in beni materiali e immateriali della cosiddetta “Industria 4.0”. Differentemente, gli esercenti arti e professioni possono accedere soltanto al credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “non 4.0.

Risposta 2. INVESTIMENTI.

2.1 Investimenti realizzati mediante contratti di leasing (comma 1054).

Gli investimenti con contratto in leasing sono equiparati a quelli con acquisizione definitiva, pertanto seguendo le condizioni della Legge di Bilancio 2021, queste spese possono essere imputate per il credito d’imposta per beni 4.0.

2.2 Beni dal costo unitario non superiore a 516,46 euro (art. 102, 102-bis e 103 del Tuir).

I beni materiali strumentali di costo unitario inferiore a 516,46 euro sono ammissibili al credito d’imposta.

Risposta 3. AMBITO TEMPORALE.

3.1 Sovrapposizione di discipline agevolative.

Se l’effettuazione degli investimenti eleggibili ricada nell’arco temporale in cui il credito d’imposta introdotto dalla legge di bilancio 2021 coesista con l’analogo credito d’imposta introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 (ovvero dal 6 novembre 2020 al 30 giugno 2021) e quindi avviene una sovrapposizione tra i due periodi di imposta, l’Agenzia spiega che, se si sia proceduto all’ordine vincolante, stato versato l’acconto del 20 per cento alla data del 15 novembre 2020 (anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina 2021) e completato l’acquisto del bene entro il 30 giugno 2021, l’investimento debba ricadere nel credito d’imposta del 2020. Diversamente se non venissero soddisfatte le condizioni sopramenzionate, l’acquisto ricadrebbe nell’anno d’imposta del 2021.

Risposta 4. DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE.

4.1 Reti di imprese.

L’AdE chiarifica la determinazione del credito d’imposta nel caso delle reti di imprese. Innanzitutto, l’Agenzia ribadisce la distinzione tra le “reti-contratto” e le “reti-soggetto”, ricordando che solo le “reti soggetto” possono richiedere il credito d’imposta come entità singola, mentre per le “reti-contratto” il credito verrà applicato in modo autonomo da ciascuna delle imprese aderenti alla rete:

  • in relazione alla quota di costi di competenza del periodo d’imposta alle stesse direttamente imputati, laddove gli investimenti, effettuati in esecuzione del programma comune di rete, siano stati posti in essere da parte del soggetto designato a svolgere l’ufficio di organo comune (che agisce in veste di mandatario con rappresentanza delle imprese aderenti);
  • in relazione alla quota di costi a queste “ribaltati”, laddove gli investimenti siano stati posti in essere da un’impresa della rete o dall’impresa “capofila” (che operano senza rappresentanza).

Differentemente, nel caso in cui il programma di rete preveda l’esecuzione di investimenti in beni strumentali nuovi, la “rete-soggetto” risulta essere un’“impresa”, e pertanto, è essa stessa il soggetto destinatario dell’agevolazione. La “rete-soggetto” quindi applicherà in modo autonomo il meccanismo di calcolo del credito di imposta, seguendo ovviamente tutte le condizioni previste dalla normativa del caso.

4.2 Rilevanza dell’IVA.

L’Agenzia non rileva, invece, ai fini della determinazione del valore degli investimenti, l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del DPR n. 633 del 1972. In quest’ultima ipotesi l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata, non può essere considerata come costo afferente alle singole operazioni d’acquisto, ma è una massa globale che si qualifica come costo generale.

Inoltre, quanto agli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, nel caso in cui per l’utilizzatore l’IVA sui canoni di locazione sia indetraibile, ai fini dell’agevolazione assume rilievo anche l’IVA pagata dal locatore sull’acquisto del bene.

4.3 Contributi per l’acquisizione dei beni agevolati (Circolare n. 4/E del 2017).

Nel caso in cui si sia beneficiato di contributi finalizzati all’acquisizione di beni agevolati, ai fini della determinazione del credito d’imposta, il costo deve essere assunto al lordo di detti contributi.

4.4 Beni in leasing riscattati (comma 1054).

Il prezzo pagato per il riscatto di un bene in leasing non può essere considerato ai fini della determinazione del credito d’imposta spettante al locatario.

Nel prossimo articolo, in uscita la prossima settimana, vedremo gli altri quattro aspetti toccati dall’Agenzia dell’Entrate che riguarderanno: “Utilizzo“, “Cumulo con le altre Agevolazioni“, “Rideterminazione dell’Agevolazione” e “Documentazione“.

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