CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI
IN BENI STRUMENTALI NUOVI:
NUOVI AGGIORNAMENTI DA PARTE
DELL’AGENZIA DELL’ENTRATE – Parte 2
Lo scorso 23 luglio con la Circolare n9/E l’Agenzia delle Entrate ha risposto a vari quesiti che le erano state sottoposti in precedenza in materia di disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali (articolo 1, commi da 1051 a 1063, della Legge di Bilancio 2021).
Dopo il primo articolo della settimana scorsa sulle prime quattro tematiche esplicate dall’AdE in questa Circolare, vediamo ora le rimanenti quattro.
Risposta 5. UTILIZZO.
5.1 Requisiti per la fruizione
5.1.1 Esercenti arti e professioni (commi 1052-1058).
Gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro valgono anche per gli esercenti arti e professioni ai fini della fruizione del credito spettante.
5.1.2 Regolarità contributiva (comma 1052).
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta costituisca prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma, pertanto è necessario e obbligatorio che sia in regola al momento della richiesta del credito d’imposta.
5.2 Utilizzo oltre il terzo anno (comma 1059).
L’Agenzia sottolinea che nel caso in cui la quota annuale, o parte di essa, non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo.
5.3 Utilizzo in un’unica quota (comma 1059 e 1059bis).
Il credito d’imposta è utilizzabile in un’unica quota annuale quando:
- il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali “non 4.0”;
- il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali immateriali “non 4.0” effettuati nel medesimo arco temporale dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.
L’AdE ribadisce che per gli investimenti in beni materiali e immateriali “Industria 4.0”, il beneficiario continuerà a fruire del credito in tre quote annuali, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi conseguiti.
Eccezionalmente però, la Legge di Bilancio 2021 afferma che riduce a tre le quote annuali di fruizione del credito, prevedendo, altresì, per i soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare il credito d’imposta in un’unica quota annuale.
5.4 Ritardo nell’interconnessione.
Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso (conseguente, ad esempio, alla complessità dell’investimento), il contribuente può godere del credito d’imposta “in misura ridotta” fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione oppure può decidere di attendere l’interconnessione ai sensi del comma 1062 e fruire del credito di imposta “in misura piena”. Pertanto, nel caso in cui l’impresa decida di avvalersi del credito di imposta “in misura ridotta” a seguito dell’entrata in funzione del bene, l’ammontare del credito d’imposta “in misura piena” successivamente fruibile dall’anno di interconnessione dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore, al netto del credito di imposta già fruito, sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.
L’Agenzia specifica che l’interconnessione può avvenire anche in un anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene esclusivamente per la necessità di acquisire o di adeguare l’infrastruttura informatica necessaria all’interconnessione; a condizione che le caratteristiche tecniche (secondo la disciplina 4.0) siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione), e che il soddisfacimento di tutte le suddette caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l’intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce del credito d’imposta in rassegna.
5.5 Importi superiori a 5.000 euro.
L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi per importi superiori al limite attualmente fissato, a 5.000 euro, non soggiace all’obbligo di apposizione del visto di conformità sul modello di dichiarazione in cui il credito viene indicato, visto che lo stesso non è direttamente riconducibile alle imposte sui redditi, ma ha natura strettamente agevolativa.
5.6 Utilizzo del credito d’imposta da parte di un soggetto diverso da quello che lo ha maturato
5.6.1 Operazioni straordinarie.
L’Agenzia afferma la non trasferibilità dei crediti d’imposta in esame in caso di conferimento d’azienda o di ramo d’azienda (ad esempio, da ditta individuale a società), oppure in caso di altra operazione straordinaria (ad esempio, trasformazione), poiché i crediti maturano esclusivamente in capo ai soggetti che effettuano l’investimento e non possono essere trasferiti a soggetti terzi per effetto di atti realizzativi. Mentre, la trasferibilità è possibile solo nei casi di: fusione, successione per decesso dell’imprenditore individuale, e scissione.
5.6.2 Eredi dell’imprenditore (risoluzione n. 140/E del 26 giugno 2003).
La successione per decesso dell’imprenditore individuale, in quanto peraltro non dipendente da atti volontari, rappresenta una delle fattispecie in presenza delle quali è consentita, a fronte della prosecuzione dell’attività d’impresa, la continuazione della fruizione da parte degli eredi del credito maturato in capo al de cuius.
5.6.3 Partecipanti di enti trasparenti (risposta a istanza di interpello n. 85 del 5 marzo 2020).
L’Agenzia ha affermato la legittimità dell’attribuzione al collaboratore dell’impresa familiare e ai soci di società di persone del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi a patto che vengano osservati i principi di trasparenza. Nello specifico, l’attribuzione del credito ai soci o ai collaboratori va effettuata in proporzione alle quote di partecipazione agli utili con caratteristiche specifiche descritte in questa Circolare: la società potrà utilizzare in compensazione il credito d’imposta in esame nella misura massima di 100 per ciascun anno da spartirsi tra i soci a seconda della propria quota societaria.
5.6.4 Soci di società cooperative (comma 1051 e risposta n. 85 del 2020).
L’AdE la ha affermato la legittimità dell’attribuzione al collaboratore dell’impresa familiare e ai soci di società di persone del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, in virtù dei principi che regolano l’imputazione del reddito per trasparenza (trasparenza fiscale di cui all’art. 115 del Tuir).
Risposta 6. CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI
6.1 Verifica del cumulo (comma 1059).
E’ possibile beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo se la somma dell’importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del suddetto risparmio d’imposta, risulta minore o uguale al costo agevolabile. Se invece, il risultato della somma fosse superiore, il contribuente sarà tenuto a ridurre corrispondentemente il credito di imposta spettante in modo che, sommato agli altri incentivi pubblici (fiscali e non) concessi per il medesimo investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100 per cento dei costi sostenuti.
Risposta 7. RIDETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
7.1 Beni in leasing (comma 1060).
Nel caso di investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, il mancato esercizio del diritto di riscatto così come la cessione del contratto di leasing durante il “periodo di sorveglianza” costituiscono causa di rideterminazione dell’incentivo (recapture), in quanto tali ipotesi sono da assimilare alle fattispecie di cessione a titolo oneroso e di delocalizzazione dei beni agevolati acquisiti in proprietà.
Inoltre, in un’operazione di sale and lease back, se il bene acquisito in proprietà a seguito di riscatto venga successivamente ceduto a una società di leasing, il credito d’imposta non sarà oggetto di rideterminazione.
7.2 Furto del bene (comma 1060).
Nel caso di furto del bene oggetto di investimento (comprovato dalla relativa denuncia alle autorità competenti) la fuoriuscita del bene dal regime di impresa o dall’esercizio dell’attività di arti e professioni, proprio perché indipendente dalla volontà del beneficiario, non comporta l’applicazione della disposizione citata e, quindi, la rideterminazione dell’agevolazione.
Risposta 8. DOCUMENTAZIONE
8.1 Indicazione della norma agevolativa (comma 1062).
E’ obbligatorio che le relative fatture e gli altri documenti di acquisto debbano contenere il riferimento alle disposizioni della Legge di bilancio 2020, nel caso l’investimento fosse fatto precedentemente al 16 novembre 2020, o contenere la disciplina agevolativa della legge di bilancio 2021, a decorrere dal 16 novembre 2020.