Credito d’Imposta per investimenti nel Mezzogiorno:
Approfondimenti sul progetto d’investimento, sui requisiti dei beni agevolabili
e sulle modalità di determinazione dell’agevolazione
Il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, istituito originariamente con l’Art.1, commi da 98 a 108 della Legge n.208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016), è un beneficio fiscale destinato ai soggetti titolari di reddito d’impresa ed agli enti non commerciali (limitatamente all’attività commerciale eventualmente esercitata) che intendono procedere con l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie, destinati a strutture produttive localizzate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
La normativa originaria è stata successivamente oggetto di modifica con la Legge n. 18 del 2017, la quale ha introdotto l’articolo 7-quater recante le seguenti modifiche: viene inclusa la Sardegna fra le regioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lett. a), del TFUE, in luogo della deroga precedentemente prevista a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lett. c), del TFUE; viene aumentata la misura del credito d’imposta al 25% per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna ed al 10% per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise; queste intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese vengono maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni; viene aumentato il limite massimo dei costi agevolabili relativi a ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d’imposta; viene rideterminato il credito d’imposta sulla base del costo complessivo dei beni acquisiti; viene introdotta la possibilità di cumulo del credito d’imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea.
Un requisito fondamentale che permane per accedere al beneficio fiscale è che l’acquisto del macchinario si deve configurare come parte integrante di un progetto d’investimento iniziale così come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Nello specifico, il punto 49 definisce investimento iniziale:
- un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un’impresa.
In virtù di questa definizione, non potranno essere compresi nell’agevolazione gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati investimenti iniziali.
Per quanto concerne i requisiti dei beni agevolabili, questi devono continuare a configurasi come beni d’uso durevole e funzionali ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa; pertanto, accanto al requisito della durevolezza, i beni devono qualificarsi come strumentali rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta.
Per quanto concerne la determinazione dell’agevolazione, la disciplina del credito d’imposta in esame, nella sua originaria formulazione, prevedeva che l’ammontare dell’investimento lordo ammissibile fosse dato, per ciascun periodo agevolato e per ciascuna struttura produttiva, dal costo complessivo delle acquisizioni di macchinari, impianti e attrezzature; l’investimento netto su cui calcolare il credito di imposta era determinato decurtando, dall’investimento lordo, gli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo di imposta relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettuava il nuovo investimento. La Legge n.18 del 27.02.2017 ridetermina il credito d’imposta sulla base del costo complessivo dei beni agevolabili, superando pertanto la previgente citata disposizione.
Anche per questa tipologia di credito d’imposta, nel caso di investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, il calcolo del beneficio fiscale verrà effettuato sull’imponibile del costo sostenuto dal locatore per l’acquisto del bene.