Ottobre 5, 2020 Credito d'Imposta R&S&I&D / NEWS 0 Comment

Credito d’Imposta per R&S:

Le Spese per Competenze Tecniche
e Privative Industriali

Il Credito d’imposta per R&S è un beneficio fiscale finalizzato a stimolare la spesa privata in Ricerca e Sviluppo, incentivando le imprese ad adeguarsi alle nuove sfide dell’Industria 4.0 e a rimanere competitive nel mercato nazionale ed internazionale. Con il 2020 vengono ampliate le attività oggetto di agevolazione, andando ulteriori iniziative nell’ambito dell’innovazione, come quelle di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica.

Con specifico riferimento alla R&S, per quanto riguarda le spese agevolabili, vi rientrano tutte quelle connesse agli investimenti in attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale rappresentate dai costi per il personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo, per contratti di ricerca contratti di ricerca “extra-muros”, stipulati con università, enti di ricerca, imprese e start-up innovative, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e spese riguardanti competenze tecniche e privative industriali e “relative ad un’invenzione industriale o biotecnologica, ad una topografia di prodotto, a semiconduttori ovvero ad una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne”. Entrando nel dettaglio delle spese per competenze tecniche e privative industriali, queste consistono nelle seguenti fattispecie.

Le spese per competenze tecniche sono quelle riguardanti l’acquisto di beni immateriali già esistenti sul mercato, per la realizzazione dei quali sono state impiegate competenze tecniche specialistiche che non sono oggetto di contratto di ricerca extra muros e finalizzate alla creazione di prodotti, processi o servizi nuovi o sensibilmente migliorati. Rientrano in questa categoria le spese per il personale non altamente qualificato ed impiegato direttamente nell’attività di R&S, le spese destinate all’acquisizione di conoscenze tecniche riservate, informazioni attinenti determinati risultati di ricerche effettuate autonomamente da soggetti terzi, contratti e licenze di know-how, programmi per elaboratore tutelati da diritto d’autore. L’ammissibilità al credito di imposta dei costi menzionati è subordinata alla circostanza che i costi in questione siano sostenuti nello svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo.

Per quanto concerne le privative industriali, sono agevolabili le spese relative al brevetto per invenzione industriale (anche nel settore delle biotecnologie), brevetto per invenzione biotecnologica, registrazione di topografia di prodotto a semiconduttori e brevetto per nuova varietà vegetale. A titolo esemplificativo, rientrano in tale fattispecie, i costi sostenuti per consulenze propedeutiche, due diligence, predisposizione di accordi di segretezza, accordi di cessione o concessione in licenza del brevetto, studi di brevettabilità, spese di deposito e registrazione della domanda di brevetto, spese per l’estensione della domanda ed ogni altra istanza connessa a tali attività, come le traduzioni. Non rientrano tra le privative industriali le spese connesse ai marchi; quest’ultimi, infatti, segni distintivi destinati a contraddistinguere i prodotti o servizi realizzati o distribuiti da un’impresa rispetto a quelli delle altre aziende e pertanto privi del requisito di invenzione industriale che caratterizza le privative industriali.

Con la Legge di Bilancio 2020, nel caso di produzione interna di beni immateriali giuridicamente agevolabili vanno rilevati tutti i costi sostenuti a tal fine; invece,  nel caso di acquisto dei suddetti beni immateriali da soggetti terzi, le quote di ammortamento conseguenti all’acquisto, anche in licenza d’uso, sono ammissibili nel limite massimo di 1 milione di euro ed alle seguenti condizioni: vi sia un utilizzo diretto ed esclusivo del bene immateriale nelle attività di R&S; il cedente o licenziante sia un soggetto terzo rispetto all’impresa, confermando l’esclusione di acquisti, anche in licenza d’uso, di beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo; il cedente o licenziante sia fiscalmente residente o localizzato in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 04.09.1996.

Si ricorda, infine che il credito d’imposta per Ricerca & Sviluppo ammonta al 12% nel limite massimo di 3 milioni di euro; l’Art. 244 del DL 34/2020 ha ampliato questo specifico beneficio credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno al fine di incentivare gli investimenti in favore delle imprese operanti nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. L’ampliamento viene applicato come segue: dal 12% al 25 % per le grandi imprese; dal 12% al 35% per le medie imprese; dal 12% al 45% per le piccole imprese.

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