Credito d’Imposta Quotazione Pmi:
Ammontare della Misura & Presentazione
della Domanda dal 1° Ottobre 2020
La Legge di Bilancio 20218 ha introdotto un Credito di imposta a sostegno delle spese di consulenze inerenti l’ammissione alla quotazione delle PMI, regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda, su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei.
Tra le spese ammesse rientrano quelle destinate a finanziare le attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate; le attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione e alla successiva permanenza sul mercato; le attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione; le attività finalizzate alla revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche, incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria; le attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione; le attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l’investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria. Ai fini dell’ammissibilità, questi servizi di consulenza devono essere prestati da soggetti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici ed al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari, come la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.
L’ammontare del beneficio fiscale è pari al 50% dei costi di sostenuti e fino ad un importo massimo di 500.000,00 euro.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, le PMI che hanno ottenuto l’ammissione alla quotazione devono inoltrare la relativa istanza all’indirizzo di posta elettronica certificata: dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it. La domanda deve essere presentata attraverso l’allegato A “MODULO DI DOMANDA DEI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N, 205, COMMA 89 E SEGUENTI” del Decreto Attuativo MiSe del 23 aprile 2018 e nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo. L’istanza deve essere corredata dai seguenti dati ed oneri documentali in conformità a quanto previsto dall’Allegato B del Decreto Attuativo sopra richiamato: gli elementi identificativi della propria dimensione di PMI (addetti, fatturato, capitale investito, eventuali imprese collegate/associate); attestazione dell’effettivo sostenimento dei costi e l’ammissibilità degli stessi rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo; dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con l’indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; procura del sottoscrittore nel caso in cui a firmare sia un procuratore speciale.
Pertanto, dal 1° ottobre 2020 le PMI che hanno sostenuto suddette spese di quotazione a far data dal 1° gennaio 2020 possono presentare domanda per la concessione del bonus entro il 31 marzo 2021. Entro i successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l’invio delle istanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, previa verifica dei requisiti e della documentazione previsti, determina la percentuale massima del credito d’imposta e comunica alle PMI il riconoscimento, con l’importo effettivamente spettante, ovvero il diniego dell’agevolazione.
Infine, per quanto riguarda le modalità di fruizione, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e con il codice tributo 6901, denominato “Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI – articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – D.M. 23 aprile 2018”. Questo codice tributo deve essere inserito nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”; il campo “anno di riferimento” deve essere invece valorizzato, nel formato “AAAA”, con l’anno di sostenimento del costo per le spese di consulenza da parte delle PMI.