Settembre 28, 2023 Credito d'Imposta R&S&I&D / NEWS 0 Comment

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO:

DPCM SULLA CERTIFICAZIONE PREVENTIVA DEI PROGETTI

I recenti sviluppi in tema di certificazione hanno fatto emergere la necessità di favorire l’applicazione del beneficio fiscale in condizioni di maggiore certezza operativa e questo ha spinto il Legislatore ad introdurre la possibilità, per le imprese, di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione consuntiva degli investimenti effettuati, ovvero preventiva per quelli da effettuare, ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, di design e innovazione estetica.

Tale strumento è stato introdotto con l’art.23 del D.L. n. 73/2022 (Decreto semplificazioni). Dopo una lunga attesa, andata ben oltre i 30 giorni originariamente previsti, è stato firmato il DPCM che prevede le regole da seguire per l’ottenimento della certificazione nonché i requisiti che dovranno avere i soggetti che intendono iscriversi all’Albo dei Certificatori. Il documento risulta attualmente in fase di registrazione presso la Corte dei Conti.

Lo strumento nasce con la finalità di mitigare i sempre crescenti contenziosi con l’Agenzia delle Entrate, consentire al contribuente di certificare l’idoneità dei propri progetti prima di accedere al beneficio fiscale e contestualmente tutelarsi in caso di azioni accertative da parte del fisco. Da questo punto di vista, infatti, degna di nota è la previsione di cui al comma 4 del citato art. 23 del D.L. n. 73/2022, laddove si riconosce, che la certificazione in esame esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e pertanto gli  atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni saranno nulli; rimangono esclusi i casi in cui, sulla  base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per un’attività diversa da quella concretamente realizzata.

La certificazione può essere richiesta a condizione che le “violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni,  verifiche  o  altre   attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.

Originariamente, tale certificazione avrebbe riguardato solo gli investimenti effettuati da partire dal 2020; per il vecchio credito R&S di cui al D.L. n. 145/2013, rimaneva l’opzione del riversamento spontaneo. In sede di conversione del D.L. n. 144/2022 (Decreto Aiuti Ter), un emendamento governativo ha effettuato una modifica dell’art. 23, comma 2, del D.L. n. 73/2022, estendendo il suddetto meccanismo della certificazione del credito anche al vecchio credito d’imposta ricerca e sviluppo, statuendo che “Tale certificazione può essere richiesta anche per  l’attestazione  della qualificazione  delle  attività  di  ricerca  e  sviluppo  ai  sensi dell’articolo  3  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,   n.   145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9”. In virtù di tale modifica, per quanto concerne il credito R&S di cui al D.L. n. 145/2013, la certificazione potrà quindi essere fornita ex post.

I contribuenti che pertanto non ritengono di dover accedere alla procedura di riversamento spontaneo, potrebbero quindi valutare la possibilità di farsi certificare ex post la spettanza del credito, maturando così una posizione di inoppugnabilità del beneficio fiscale nei confronti dell’Agenzia, a patto che non siano già intervenute notifiche di PVC con contestazioni del credito; in caso contrario, rimarrà aperta la strada del riversamento spontaneo per la quale è stata disposta la proroga del termine ultimo per la presentazione della domanda di riversamento dal 30 settembre 2022 al 31 ottobre 2023.

In merito all’Albo dei certificatori, questo sarà tenuto presso la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy; tuttavia sono necessari ancora novanta giorni per la pubblicazione di un ulteriore decreto direttoriale volto a disciplinare le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione. Venendo ai requisiti di accesso, l’attuale DPCM richiede, con riferimento alle persone fisiche, il possesso di un adeguato titolo di laurea consono all’oggetto della certificazione, l’assenza di condanne definitive o decreti penali divenuti irrevocabili ed inerenti determinate tipologie di reati, nonché un pregresso professionale consistente nello svolgimento di attività valutazione e rendicontazione di almeno quindici progetti, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda. Infine, i candidati devono dichiarare l’eventuale esistenza di procedimenti per i reati menzionati in precedenza o di atti impositivi, anche non definitivi, ricevuti negli ultimi tre anni, per un importo totale superiore a 50.000 euro.

Oltre alle persone fisiche, possono entrare nell’Albo anche i seguenti soggetti: le imprese che erogano servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione; i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0 certificati ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017; i Competence Center; i Poli europei per l’innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence); le Università statali, le Università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

Per quanto riguarda l’iter da seguire per l’ottenimento della certificazione, il testo normativo stabilisce anzitutto il prerequisito dell’assenza di atti volti ad accertare eventuali violazioni inerenti l’utilizzo del credito d’imposta. La richiesta va presentata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy  e la domanda deve contenere una serie di informazioni riguardanti:  le capacità organizzative e le competenze tecniche dell’impresa richiedente ovvero dei soggetti esterni a cui è stata commissionata la ricerca; la descrizione dei progetti o dei sottoprogetti che sono stati realizzati, che sono in corso di realizzazione ovvero di quelli che si prevede di iniziare; le motivazioni tecniche che giustificano l’ammissibilità al credito d’imposta ossia il riconoscimento dell’aumento di aliquota nel caso della maggiorazione del credito per i progetti di innovazione tecnologica finalizzati al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 o di transizione ecologica. Non da ultimo, occorre produrre una dichiarazione attestante l’assenza di situazioni di conflitto di interesse tra il soggetto certificatore e l’impresa.

Oltre al decreto direttoriale che disciplinerà le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo, è attesa  anche la pubblicazione delle Linee Guida ufficiali del Ministero delle imprese e del made in Italy da emanarsi entro il il 31 dicembre 2023.

Infine, per quanto attiene i controlli, l’articolo 4 del decreto stabilisce che i certificatori sono tenuti ad inviare una copia della certificazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro quindici giorni dalla data di rilascio all’impresa; il Ministero esercita la vigilanza ed il controllo sulle attività svolte dai certificatori, verificandone la correttezza formale e confrontando il relativo contenuto con la normativa di riferimento e le Linee Guida e riservandosi la facoltà di richiedere al certificatore, entro novanta giorni dalla data di ricezione della certificazione, l’invio di ulteriore documentazione di natura tecnica, contrattuale e contabile; quest’ultimo materiale dovrà esser inviato entro quindici giorni, prorogabili di ulteriori quindici in situazioni straordinarie.

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