Marzo 1, 2024 Credito d'Imposta R&S&I&D / NEWS 0 Comment

CREDITO D’IMPOSTA R&S:

ATTIVO IL PORTALE PER I CERTIFICATORI

A seguito dell’emanazione del Decreto Direttoriale 21 febbraio 2024, il MIMIT ha reso operativa la piattaforma informatica per le iscrizione all’albo certificatori crediti ricerca e sviluppo; ad oggi, quindi, le persone fisiche, imprese, università ed enti di ricerca in possesso dei requisiti tecnici, possono inviare la domanda di candidatura mediante apposita registrazione.

Lo strumento della certificazione nasce con la finalità di mitigare i sempre crescenti contenziosi con l’Agenzia delle Entrate, consentire al contribuente di certificare l’idoneità dei propri progetti prima di accedere al beneficio fiscale e contestualmente tutelarsi in caso di azioni accertative da parte del fisco. Da questo punto di vista, infatti, degna di nota è la previsione di cui al comma 4 dell’art. 23 del D.L. n. 73/2022, laddove si riconosce, che la certificazione in esame esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e pertanto gli  atti, anche a contenuto impositivo e sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni saranno nulli; rimangono esclusi i casi in cui, sulla  base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per un’attività diversa da quella concretamente realizzata.

Per quanto concerne l’oggetto della certificazione, originariamente questa era limitata solo agli investimenti effettuati da partire dal 2020; per il vecchio credito R&S di cui al D.L. n. 145/2013, rimaneva l’opzione del riversamento spontaneo. In sede di conversione del D.L. n. 144/2022 (Decreto Aiuti Ter), un emendamento governativo ha effettuato una modifica dell’art. 23, comma 2, del D.L. n. 73/2022, estendendo il suddetto meccanismo della certificazione del credito anche al credito R&S di cui al D.L. n. 145/2013, statuendo che “Tale certificazione può essere richiesta anche per  l’attestazione  della qualificazione  delle  attività  di  ricerca  e  sviluppo  ai  sensi dell’articolo  3  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,   n.   145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9”. In virtù di tale modifica, per quanto concerne il vecchio credito R&S, la certificazione potrà quindi essere fornita ex post.

In merito ai requisiti d’accesso da parte delle persone fisiche, giova sottolineare la necessità, oltre all’assenza di profili penali rilevanti, del possesso di un adeguato titolo di laurea consono all’oggetto della certificazione ed un pregresso professionale consistente nell’ aver svolto, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda d’iscrizione, comprovate e idonee attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno quindici progetti, da indicare puntualmente nella domanda di iscrizione stessa con i relativi riferimenti che ne consentano l’individuazione, collegati all’erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Tali requisiti, nel caso di persone giuridiche, dovranno esser riscontrati in capo al responsabile tecnico.

Per quanto riguarda le modalità di popolamento ed aggiornamento dell’albo, i passaggi principali sono sinteticamente i seguenti: il Ministero verifica del possesso dei requisiti da parte dei soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione entro 60 giorni dalla conclusione di ciascun trimestre, ovvero 90 giorni per il primo anno e con la facoltà di richiedere chiarimenti o documentazione integrativi entro 15 giorni dalla ricezione; l’iscrizione all’albo avviene nei  successivi 15 giorni ed eventuali variazioni intervenute riguardo ai requisiti richiesti devono essere comunicati contestualmente al loro verificarsi o comunque entro i successivi 15 giorni; dal 1° gennaio 2025, gli iscritti, tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre di ciascun anno, saranno tenuti a comunicare al Ministero, a pena di decadenza dal 1° gennaio  dell’anno successivo, la conferma della volontà di rimanere iscritti all’Albo e la sussistenza dei requisiti.

Ai fini del mantenimento della iscrizione è necessario dimostrare la continuità nello svolgimento dell’attività, integrando, in ciascun anno successivo a quello di iscrizione, il requisito del completamento, nel triennio precedente, di idonee attività consistenti nella presentazione, valutazione, compresa la certificazione, o rendicontazione, di almeno quindici progetti collegati all’erogazione di contributi o altre sovvenzioni afferenti ad attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design. In caso di mancata integrazione del suddetto requisito per due anni consecutivi, il soggetto iscritto, valutate le attività svolte e la fattispecie concreta, può essere sospeso e successivamente cancellato dall’inizio dell’anno successivo

Per quanto riguarda infine le modalità di invio della certificazione, il certificatore, entro 15 giorni dal rilascio all’impresa, trasmette la certificazione al Ministero, notiziandone contestualmente l’impresa; nei 90 giorni successivi il Ministero può chiedere al certificatore, dandone notizia all’impresa, ulteriore documentazione rilevante; il certificatore invia la documentazione richiesta nei 15 giorni successivi; entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa il Ministero comunica, tramite PEC, sia all’impresa che al certificatore, se negativo, l’esito del controllo, sinteticamente motivato.

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