Ottobre 13, 2022 Credito d'Imposta R&S&I&D / NEWS 0 Comment

CREDITO D’IMPOSTA R&S E CONTENZIOSO:

SENTENZA CTP DI REGGIO EMILIA N. 173/2022

Il Manuale di Frascati stabilisce che un’attività di ricerca e sviluppo, per esser concepita tale, deve soddisfare cinque criteri fondamentali: deve essere nuova, creativa, incerta, sistematica, trasferibile e/o riproducibile. I cinque i criteri devono essere soddisfatti ogniqualvolta venga intrapresa un’attività di R&S su base continuativa oppure occasionale.

Con specifico riferimento al requisito della novità, l’attività di R&S deve puntare a nuove scoperte, al raggiungimento di risultati e conoscenze applicabili a prodotti e processi e non già diffusi ampiamente nel settore di riferimento; sono pertanto escluse dalla ricerca e sviluppo tutte le attività volte a copiare, imitare o decodificare il sapere appartenente allo stato dell’arte. La potenziale novità dei progetti di R&S deve essere valutata confrontandola con il patrimonio di conoscenze esistente nel settore.

Nella recente sentenza n. 173/2022, la CTP di Reggio Emilia chiarisce che il requisito della novità legato alla definizione di un prodotto deve essere valutato in modo contestuale e nelle relative diverse gradazioni, rigettando così applicazioni pressoché automatiche delle norme di riferimento da parte dell’Agenzia nonché il corredato parere del MISE.

Oggetto del contenzioso è la vicenda legata ad una società operante nel settore della produzione e distribuzione di pasta, la quale, nell’anno d’imposta 2015, ha progettato e sviluppato alcune tipologie di nuove paste con l’obiettivo di realizzare prodotti gluten free nonché di ampliare l’offerta di prodotti tradizionali. In particolare, sono stati portati avanti due progetti di R&S consistenti in attività di analisi e studi legati alla progettazione e sviluppo di nuovi prodotti alimentari, i cui elementi distintivi dal punto di vista della ricerca condotta si ravvedono nell’utilizzo delle materie prime, caratterizzate da specifiche proprietà organolettiche, e per il ricorso a soluzioni tecniche e tecnologiche volte al lancio di nuove linee prodotto. La società istante sottolinea che “… i contenuti innovativi degli stessi consistono nella creazione di prodotti innovativi di alta qualità, nel miglioramento costante dei prodotti esistenti, nella creazione di ricette esclusive personalizzate sulla richiesta del cliente, utilizzo di ingredienti naturali”.

Nei confronti di tale posizione, il MISE statuisce, nel suo parere tecnico, la non spettanza del credito posto che “… entrambi i descritti progetti non costituiscono progetti di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta; dovendosi più correttamente qualificare come un unico progetto di innovazione commerciale, finalizzato all’ampliamento della gamma dei prodotti offerti dall’impresa……e per la cui realizzazione sono state svolte attività rientranti nell’ambito dell’ordinario processo per la produzione di varianti di prodotti alimentari già ampiamente prodotti e presenti sul mercato sotto varie denominazioni commerciali e diversificazioni dell’offerta”.

Orbene, il collegio giudicante ha confutato le argomentazioni del Mise, richiamando il comma 4 dell’articolo 3 del Decreto Legge n. 145/2013 in cui viene stabilito che “4. Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo: b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c)“. Nel caso della società ricorrente, i prodotti frutto della ricerca sono indubbiamente nuovi, in quanto non esistenti fino a quel momento nella gamma commerciale e tale presupposto basta per garantire la corretta fruizione del beneficio fiscale; contestualmente, i giudici non riscontrano alcun fondamento nel richiamare, in senso contrario, il disposto del 5° comma del medesimo art. 3, secondo cui ” 5. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti”; in tal caso infatti trattasi di prodotti nuovi.

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