CREDITO D’IMPOSTA R&S E MANUALE DI FRASCATI:
LA SENTENZA 270/1/2023
La recente Sentenza 270/1/2023 della Cgt di Macerata torna sull’annosa questione del corretto inquadramento del credito d’imposta R&S e dei requisiti imprescindibili che devono connotare l’attività svolta, alla luce delle indicazioni mutuate dal Manuale di Frascati. Protagonista della vicenda è una società operante nella fabbricazione e commercio di articoli in materie plastiche, la quale ha condotto, nelle annualità dal 2016 al 2019, due distinti progetti agevolabili ai sensi della normativa in tema di R&S ex art. 3 D.L. 145/2013. La contribuente è stata destinataria di un atto di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate e pertanto ha proposto ricorso in virtù dell’infondatezza, a suo parere, dei motivi riscontrati.
Il primo motivo concerne l’illegittimità dell’atto di recupero per “errata applicazione dell’art. 3 del D.L. 145/2013 e per aver escluso l’attività di ricerca e sviluppo dall’ambito oggettivo per asserita mancanza dei cinque criteri di cui al Manuale Frascati”. A tal proposito, la ricorrente evidenzia che il D.L. 145/2013 non richiama in alcun modo il Manuale di Frascati e quindi i criteri indicati dallo stesso non sono in alcun modo applicabili. Questa prima argomentazione viene positivamente accolta dal collegio giudicante, il quale conferma che il manuale di Frascati è applicabile unicamente a partire dal periodo d’imposta 2020 e i crediti d’imposta ad esso non conformi sono da considerarsi al più non spettanti, ma non inesistenti; in dettaglio, la sentenza in commento statuisce che “Le spettanza o meno delle agevolazioni, in applicazione del principio “ tempus regit actum”, deve essere valutata applicando l’art. 3 del D.L. 145/2013 vigente all’epoca dell’utilizzo del credito d’imposta da parte della ricorrente, normativa che non prevedeva il riferimento ai criteri individuati nel Manuale di Frascati, viceversa applicabile a partire dall’anno d’imposta 2020, per espressa previsione legislativa. Il Manuale di Frascati cui fa riferimento l’Ufficio, difatti, non è richiamato da alcuna disposizione di legge vigente nel periodo 2016-2019, ma è normativamente previsto solo dal comma 200 dell’articolo 1 della legge n.160 del 27.12.2019 (modificato dalla L.178 del 30.12.2020 Art.1),vigente dall’anno 2020. Il credito, dunque, è stato legittimamente compensato”.
Con un secondo motivo veniva contestata l’infondatezza del recupero per mancanza del preventivo parere del Ministero dello Sviluppo Economico. Sebbene la giurisprudenza di merito maggioritaria si ponga a favore di un’obbligatorietà di tale procedura, sul punto la Corte non ritiene che il parere del MISE sia obbligatorio e richiama la Sentenza 738/2023 del 15 settembre 2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Ancona, la quale afferma che “E’ evidente, quindi, come l’attività di controllo rappresenti, per riserva di legge, una esclusiva attività di accertamento spettante di diritto all’Agenzia delle Entrate che può sviluppare in piena autonomia o. se lo ritiene necessario, avvalendosi anche di altre strutture della pubblica amministrazione utili e competenti per la motivazione dell’atto di accertamento; ovviamente trattasi di facoltà e non di obbligo e nell’ambito della piena autonomia della formazione dell’atto impositivo l’Agenzia delle Entrate ha, nel caso di specie, correttamente operato senza alcun abuso di potere”.
Con un terzo motivo, infine, veniva eccepita l’illegittimità dell’atto impugnato per errata qualificazione del credito come inesistente e consequenzialmente la errata applicazione delle sanzioni; la richiesta viene positivamente accolta dalla Corte, stabilendo che “Stante l’accoglimento del primo motivo, il terzo, relativo alle sanzioni, deve ritenersi assorbito, evidenziandosi che, peraltro, anche volendo accogliere le tesi dell’ufficio, il credito sarebbe da qualificarsi «non spettante» e mai «inesistente», come definito dalla Cassazione nelle sentenze 34444/2021 e 7615/2022)”.