CREDITO D’IMPOSTA R&S E RIVERSAMENTO SPONTANEO:
LA SENTENZA 202/2/2023 DELLA CGT ANCONA
Nell’ambito del credito d’imposta R&S, lo strumento del riversamento spontaneo, ex DL 146/2021, articolo 5, commi da 7 a 12, nasce con l’obiettivo di deflazionare il ricorso al contenzioso tributario, offrendo la possibilità, alle aziende che si sono avvalse in modo non corretto del vecchio credito d’imposta R&S ex art. 3 D.L. 145/2013, di procedere alla regolarizzazione della propria posizione fiscale, attraverso il riversamento anche rateale dell’importo del credito utilizzato in compensazione. L’arco temporale interessato riguarda il credito d’imposta maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2019.
L’art. 1 commi 271 e 272 dell’attuale legge di bilancio ha confermato la possibilità della regolarizzazione, differendo nuovamente, dal 31 ottobre al 30 novembre 2023, la data di termine entro cui inviare l’apposita istanza all’Agenzia delle entrate. Orbene, la Sentenza 202/2/2023 della Cgt Ancona offre una delle prime applicazioni pratiche concernenti gli effetti del riversamento.
Oggetto della vicenda giudiziaria riguarda un avviso di accertamento con cui veniva contestato l’indebito utilizzo in compensazione di un credito R&S risalente al 2017. A fronte della posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate, la società contribuente ha deciso di aderire alla procedura di riversamento spontaneo, scorporando in due annualità il beneficio fiscale indebitamente fruito.
A tal fine, i giudici ricordano come la normativa preveda il perfezionamento del riversamento attraverso l’integrale versamento di quanto dovuto; contestualmente, a loro avviso, “l’accesso alla definizione agevolata non prevede, una volta accertato l’avvenuto riversamento del credito d’imposta, attraverso la documentazione contabile prodotta dal ricorrente e in assenza di contestazioni da parte dell’agenzia delle Entrate, ulteriori procedure prima che venga dichiarata l’estinzione del processo tributario”.
In virtù di tali presupposti, per la Cgt Ancona, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.