Luglio 12, 2023 Credito d'Imposta R&S&I&D / NEWS 0 Comment

CREDITO D’IMPOSTA R&S E RUOLO DEL MI.SE:

LA SENTENZA DEL 04.07.23 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DI II GRADO VENETO

In tempi recenti, l’Agenzia delle Entrate, al fine di deflazionare il ricorso al contenzioso tributario e contestualmente promuovere lo strumento del riversamento spontaneo, ha inviato alle imprese che hanno compensato crediti d’imposta R&S ex art. 3 D.L. 145/2013, numerose lettere di compliance spesso corredate da una valutazione preliminare della posizione fiscale del contribuente e dalla segnalazione di indicatori di anomalia che rimandano ad una possibile indebita fruizione del beneficio fiscale in esame.

Il lavoro accertativo condotto dall’Agenzia delle Entrate è stato tuttavia oggetto di numerose contestazioni da parte di un sempre più cospicuo filone giurisprudenziale a tutela del contribuente e che tende ad ammonire l’operato ispettivo svolto dall’ente in merito ad una serie di aspetti tra cui l’assenza di adeguate competenze tecniche ed il correlato mancato coinvolgimento del MiSe, l’erronea interpretazione del manuale di Frascati alla luce soprattutto dell’assenza di una traduzione giurata in lingua italiana fino al 2022 ed il pressoché automatico inquadramento delle violazioni nell’ambito della fattispecie di credito inesistente e non del credito non spettante, con i conseguenti rilevanti aspetti sanzionatori.

Per quanto riguarda il ricorso al parere tecnico del Mi.Se, l’ art.8 del D.M. 27.05.2015 stabilisce che, nel caso in cui durante le attività di verifica effettuate dall’Agenzia delle Entrate, “si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere”. Il tenore letterale della norma sembrerebbe limitare la discrezionalità tecnica dell’AdE la quale non può esercitarla autonomamente senza ottenere il parere necessario degli organi tecnici.

Sull’argomento si è spesso pronunciata  una nutrita giurisprudenza. In precedenti contributi editoriali, abbiamo segnalato, a titolo esemplificativo, la sentenza n. 392/2/2021della CTP di  Ancona la quale, partendo dall’assunto che la fruizione del beneficio fiscale è subordinata al riscontro di presupposti quasi sempre di natura tecnologica e di rilevante complessità, statuisce il ruolo fondamentale del parere tecnico del Mi.Se., rimproverando contestualmente all’Agenzia delle Entrate un approccio “da autodidatta da parte di un soggetto pubblico che, sia pure ampiamente strutturato, non ha le specifiche competenze, invocando i manuali redatti a livello internazionale in questo campo”.

Un’altra pronuncia degna di nota è la Sentenza CTP La Spezia n.225 del 27.07.2022, in cui viene ribadito il principio secondo il quale, per accertare l’illegittimità di un credito per ricerca e sviluppo, l’Agenzia delle Entrate deve necessariamente richiedere un preventivo parere al MISE; come riportato nella sentenza la CTP non ha accolto le contestazioni avanzate dall’agenzia, affermando che “questa Commissione, non essendo tecnico specializzato in valutazione di opere e/o scoperte scientifiche utili allo scopo di cui all’articolo 3 del D.L. n. 145/2013, ritiene che non lo sia nemmeno l’Ufficio, il quale ha motivato il recupero del credito senza motivazioni accettabili e sostenibili, oltre a non richiedere specifico parere tecnico”.

Orbene, nel filone giurisprudenziale richiamato, si annovera anche la Sentenza n. 365/3/2021 della CTP di Vicenza in cui i giudici, riscontrando l’assenza di un adeguato rigore tecnico da parte dell’AdE, hanno posto un ostacolo all’azione di recupero del credito in quanto riconducibile ad un “eccesso di potere dell’Ufficio”, il quale “avrebbe dovuto acquisire autonomamente un preliminare parere tecnico da parte del competente Ministero dello Sviluppo Economico”.

La sentenza n.365/3/2021 è stata oggetto di appello da parte dell’AdE, la quale ha argomentato che la richiesta di intervento del MISE costituisce una mera facoltà e non un obbligo per l’Ufficio. Tuttavia, la Corte di Giustizia di secondo grado del Veneto conferma la prima decisione e risponde come di seguito: “L’Ufficio non poteva ritenersi competente per valutare sotto l’aspetto tecnico la valenza dell’attività svolta sotto l’aspetto innovazione in relazione ai due progetti posti in essere ed avrebbe dovuto quantomeno acquisire il preliminare parere tecnico da parte del competente Ministero come previsto dalla circolare 5/E/2016 e 13/E/2017. Le argomentazioni ribadite in questo grado da parte appellata risultano esaustive per confutare l’avviso notificato non potendosi ritenere probante il cd manuale Frascati tra l’altro contraddittorio sul punto specifico. Trattandosi di valutazione da effettuarsi esclusivamente sotto l’aspetto tecnico si dispone la totale compensazione delle spese di lite del giudizio.”

In attesa del parere finale della Cassazione, occorre, in questa sede, sottolineare come la questione del coinvolgimento del MI.Se. rimane in effetti argomentazione oggetto di posizioni a volte contrapposte. Orientamento diametralmente opposto rispetto alle sopracitate sentenze si rinviene ad esempio nella risposta del Governo all’interrogazione parlamentare n. 3-02610 pubblicata il 15.06.2021 e nella quale viene confermato il carattere residuale e discrezionale della richiesta di parere tecnico al Mi.Se il cui intervento viene inquadrato come una mera facoltà azionabile dall’AdE solo in caso di accertamenti di particolare complessità tecnico-scientifica.

L’acquisizione del parere tecnico del Mi.Se. viene considerata come un’ evenienza residuale anche dal Comando Generale della Guardia di Finanza come espresso nella Circolare GdF 10419 del 28 luglio 2021. Il citato documento stabilisce che occorre razionalizzare le richieste nei confronti del Mi.Se. e che i reparti della GdF, in caso si rendesse necessario un approfondimento circa l’ammissibilità, effettività ed inerenza dei costi alla base della determinazione del credito d’imposta, instaureranno anzitutto un coordinamento tecnico-operativo con le direzioni provinciali e regionali dell’Agenzia delle entrate. L’interessamento del Mi.Se. verrà limitato solo ai casi di obiettiva incertezza e complessità come, ad esempio, la valutazione tecnica inerente le novità risultanti dall’attività di ricerca e sviluppo rispetto al mercato di riferimento, la concreta distinzione nei confronti delle ordinarie attività dell’impresa ovvero il grado di significatività dei miglioramenti apportati ai beni già realizzati dall’impresa ai fini della distinzione rispetto alle modifiche di routine o di normale sviluppo del prodotto.

Da quanto esposto emerge pertanto un quadro indubbiamente complesso in cui, alla forte diffusione del credito d’imposta in R&S, fa tuttavia da contraltare una normativa non sempre d’immediata applicazione e che non facilmente accoglie un comune allineamento da parte degli enti preposti. Per quanto concerne il ruolo ispettivo condotto dall’Agenzia delle Entrate, resta comunque il dato di fatto che non tutti i funzionari preposti nei vari uffici dell’ente sono in grado di effettuare valutazioni tecniche e di merito e per tale motivo, l’attività procedimentale di accertamento dovrebbe trovare un più sistematico supporto tecnico nella competenza di altri organi adeguatamente competenti.

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