CREDITO D’IMPOSTA R&S, I&D:
tra potenziamento di aliquote e massimali dal 2021 e rafforzamento dei controlli
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’interpello n.323 del 10.05.2021, scioglie definitivamente i dubbi inerenti la possibilità o meno della retroattività del credito in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica così come disciplinato nella Legge di Bilancio 2021. Nel dettaglio, la posizione assunta dall’Ente statuisce una irretroattività del potenziamento del beneficio fiscale e tale decisione è avvalorata in sintesi da due motivi.
Innanzitutto si riscontra l’assenza di uno stanziamento economico, in legge di bilancio 2021, che vada a coprire il maggiorato credito che verrebbe a maturare nell’anno 2020, risorse aggiuntive che invece si sarebbe reso necessario stimare in caso di effetti retroattivi delle modifiche apportate.
L’altro motivo riguarda invece il principio della irretroattività della legge tributaria sancito dall’articolo 3 L. 212/2000; secondo il richiamato articolo, la ratio sottesa al criterio della irretroattività è da ricercarsi nella necessità di garantire una preventiva ed adeguata informazione del contribuente e tutelare l’affidamento di costui all’Amministrazione Finanziaria, mediante il principio di certezza giuridica. Tuttavia, a differenza dell’ambito penale in cui il principio di irretroattività è costituzionalmente previsto, l’irretroattività della norma tributaria è disciplinata attraverso una legge ordinaria ed è proprio tale livello di semplice legge determina la possibilità di derogare al divieto sempre con fonte legale avente pari rango. Nel caso del beneficio fiscale in esame, trattandosi di modifiche concernenti un incentivo che si applica per periodi d’imposta e riscontrando l’assenza di una specifica norma che ne attribuisca effetti retroattivi, le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 possono trovare applicazione solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
A giustificazione dell’incertezza interpretativa generata dal testo della Finanziaria 2021, l’Agenzia delle Entrate ha ricondotto il tutto ad una mera tecnica redazionale, che non può essere assunta quale prova della volontà legislativa di conferire efficacia retroattiva al beneficio fiscale.
Altra novità degna di nota per quanto concerne il credito d’imposta in R&S è contenuta negli indirizzi operativi e linee guida presenti nella Circolare 4/E/2021 dell’Amministrazione finanziaria per quanto concerne la prevenzione e il contrasto all’evasione fiscale. Tali linee guida prevedono un’attività di controllo focalizzata sul contrasto di comportamenti illeciti consistenti nell’indebita fruizione di crediti d’imposta in compensazione. Da questo punto di vista, l’ Agenzia delle Entrate dichiara di aver riscontrato numerosi casi di imprese beneficiarie del credito R&S “assistite da soggetti che svolgono attività di consulenza sulle diverse misure agevolative, e che appaiono specializzate nella costruzione di documentazione solo formalmente corretta al fine di dimostrare la spettanza del credito”. Sostanzialmente molti contribuenti hanno fondato il loro diritto di spettanza del beneficio fiscale esclusivamente sulla correttezza documentale a cui tuttavia hanno fatto da contraltare posizioni del tutto incoerenti dal punto di vista dei presupposti soggettivi e oggettivi di ammissibilità all’agevolazione.
In considerazione della situazione esposta, i controlli dell’Agenzia delle Entrate si focalizzeranno quindi su tutte le agevolazioni fruite sottoforma di credito d’imposta e sulla verifica di eventuali compensazioni indebite in relazione a crediti inesistenti per carenza totale o parziale del presupposto costituivo.
Tra gli indicatori di rischio che guideranno l’Amministrazione finanziaria, la Circolare segnala la scarsa o assente compatibilità tra attività di R&S e attività economica dichiarata; l’inadeguatezza della struttura organizzativa aziendale; la formale assenza di costi per R&S intra muros nei periodi d’imposta 2012-2013-2014 e che sarebbero rilevanti ai fini del calcolo della media storica.
Accanto alla R&S, la Circolare specifica che l’attività di controllo delle Pmi per l’anno 2021 si concentrerà sui contribuenti che hanno utilizzato in compensazione anche altri crediti d’imposta, quali Investimenti nel Mezzogiorno, Sisma Centro-Italia, Zone Economiche Speciali, Formazione 4.0.
Per tutti i tipi di agevolazione soprarichiamati, l’Amministrazione Finanziari segnala infine “l’importanza di dedicare specifico impegno al riscontro delle compensazioni indebite, ponendo particolare attenzione, data l’insidiosità della fattispecie, anche ai casi in cui i crediti, palesemente fittizi, risultino utilizzati in compensazione per il pagamento di somme iscritte a ruolo o di somme dovute a seguito di atti di accertamento, soprattutto se sono stati oggetto di definizione, a vario titolo, da parte del contribuente (ad esempio, definiti in adesione, mediazione, conciliazione, ecc.)”.