Gennaio 11, 2024 Credito d'Imposta R&S&I&D / NEWS 0 Comment

CREDITO D’IMPOSTA R&S INESISTENTE E NON SPETTANTE:

SENTENZE CASS. 34419/23 E 34452/23

Il corretto inquadramento dei crediti d’imposta inesistenti e non spettanti è sempre stata una questione molto dibattuta, al punto da spingere il Collegio giudicante, con ben due distinte ordinanze interlocutorie, a coinvolgere le Sezioni Unite. Trattasi in particolare di due sentenze concernenti, da un lato, la questione riguardante i differenti termini decadenziali in base alla tipologia di credito (Sentenza n.35536/2022) e, dall’altro, la rilevanza ai fini sanzionatori della distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti (Sentenza n. 3784/2023).

Dopo più di un anno, le Sezioni unite della Cassazione, con le pronunce 34419/2023 e 34452/2023, cercano di fugare una volta per tutte i dubbi inerenti la corretta distinzione tra le fattispecie fiscali in commento, formulando il seguente principio di diritto: “in tema di compensazione di crediti o eccedenze d’imposta da parte del contribuente, all’azione di accertamento dell’erario si applica il più lungo termine di otto anni, di cui all’art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008, quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza – alla luce anche dell’art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 – allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l’inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l’inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l’attività di accertamento”.

In dettaglio, la pronuncia 34452/2023 statuisce che, per qualificare un credito fiscale come inesistente, devono sussistere contestualmente due requisiti: la mancanza del presupposto costitutivo necessario per farlo sorgere e che tale carenza non risulti facilmente individuabile in base all’attività di controllo automatizzato o formale di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973. Esemplificando ulteriormente, se il difetto del presupposto costitutivo del beneficio fiscale può essere rilevato in sede di rettifica formale, mediante semplice riscontro sulla documentazione richiesta dall’ufficio ed esibita dal contribuente e senza che sia necessario un’attività accertativa più penetrante, in tali casi, il credito verrà qualificato come non spettante; per converso, se l’irregolarità emersa richiede, per essere appurata, una verifica più pregnante, ne consegue che tale sforzo ispettivo implichi a monte una maggiore complessità di lavoro ed in tal caso il beneficio fiscale potrà esser trattato come inesistente.

La sentenza n.34419/2023 interviene sulla questione dei termini decadenziali e conferma che il termine ottennale si applica solo per i crediti inesistenti e non anche per quelli non spettanti. Alla base dell’argomentazione vi è sempre la corretta distinzione tra crediti non spettanti e crediti inesistenti e sul punto la Cassazione rimarca che “il credito non solo è inesistente al momento del suo utilizzo in compensazione ma tale inesistenza, quando gli adempimenti richiesti si traducano in attività non meramente formali, non è neppure rilevabile in sede di controllo automatizzato, restando la condotta del contribuente, che ha posto in compensazione il credito nonostante l’inosservanza degli obblighi, di facere o non facere, su di lui ricadenti, indubbiamente valutabile come abusiva e fraudolenta”.

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