CREDITO D’IMPOSTA R&S:
PROROGA DEL RIVERSAMENTO SPONTANEO
In sede di conversione in legge del DL 144/2022 (c.d. DL “Aiuti ter”), viene previsto, tramite apposito emendamento governativo, il rinvio al 31 OTTOBRE 2023 il termine per la presentazione della domanda di riversamento del credito R&S ex art. 3 D.L. 145/2013 indebitamente compensato. L’ultimo termine stabilito era il 31.10.2022, fissato dall’art.38 del DL 144/2022, il quale aveva rinviato l’originario termine del 30.09.2022, introdotto dall’art.5 comma 9 del DL 146/2021.Con l’emendamento del Governo al DL Aiuti ter, viene ridefinito quindi il nuovo iter della restituzione nel rispetto delle seguenti nuove scadenze:
- 31 Ottobre 2023: invio della richiesta alle Entrate per aderire al riversamento spontaneo;
- 16 Dicembre 2023: prima o unica rata per il riversamento spontaneo;
- 16 Dicembre 2024: seconda scadenza per il riversamento per chi ha optato per la soluzione rateale;
- 16 Dicembre 2025: terza e ultima scadenza per il riversamento per chi ha optato per la soluzione rateale.
In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2023, gli interessi calcolati al tasso legale.
I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo del modello predisposto informaticamente, nonché copia della attestazione dell’avvenuto ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate. Il modello, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall’interessato, deve essere conservato a cura di quest’ultimo.
Per i codici tributo si rimanda alla Risoluzione AdE n.34/E/2022.
- 8170 “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – UNICA SOLUZIONE”;
- 8171 “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – PRIMA RATA”;
- 8172 “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – SECONDA RATA”;
- 8173 “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – TERZA RATA”.
Come ben sappiamo, lo strumento nasce per deflazionare il ricorso al contenzioso tributario, tuttavia l’utilizzo è stato oggetto di non poche perplessità. Infatti, chi intende ricorrere alla procedura di riversamento deve tener presente i seguenti aspetti:
- nel caso in cui il contribuente sia stato già raggiunto da un atto di recupero non definitivo si versa in un’unica soluzione e la procedura rateale non è ammessa;
- il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista, comporta il mancato perfezionamento della procedura e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% per cento degli stessi e dei connessi interessi;
- le somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, si scomputano dall’importo dovuto senza tener conto delle sanzioni e degli interessi.
Per chi non volesse aderire alla procedura di riversamento e proseguire con il contenzioso, si ricorda come, in tempi recenti, sia venuto a consolidarsi un cospicuo filone giurisprudenziale a tutela del contribuente e che tende ad ammonire il lavoro ispettivo svolto dall’Agenzia delle Entrate in merito ad una serie di aspetti tra cui l’assenza di adeguate competenze tecniche ed il correlato mancato coinvolgimento del MiSe, l’erronea interpretazione del manuale Frascati alla luce soprattutto dell’assenza di una traduzione giurata in lingua italiana fino al 2022 ed il pressoché automatico inquadramento delle violazioni nell’ambito della fattispecie di credito inesistente e non del credito non spettante.