CREDITO D’IMPOSTA R&S:
RENDICONTAZIONE RETROATTIVA FINO A 5 ANNI
Per quanto riguarda le modalità di fruizione del credito d’imposta R&S, negli ultimi anni, le leggi di bilancio che si sono avvicendate, non hanno introdotto sostanziali modifiche. Pertanto, coerentemente con quanto previsto ai sensi dell’art. 1, comma 204 della Legge n. 160/2019, il beneficio fiscale è utilizzabile in compensazione mediante F24, suddiviso in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione e subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione; tuttavia, “Nel caso in cui la quota annuale – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo può essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. Le indicazioni contenute nel menzionato documento di prassi devono considerarsi valevoli anche agli effetti del nuovo credito “Ricerca, Sviluppo e Innovazione”, attesa l’identità delle modalità di fruizione delle due misure agevolative”.
Orbene, delineato il quadro generale, il presente contributo editoriale cerca di dirimere un aspetto della gestione del credito R&S sovente oggetto di diversi dubbi interpretativi, ossia i termini di rendicontazione retroattiva e si comincia subito col dire che la dichiarazione integrativa segue i termini decadenziali di accertamento che sono il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Entrando nel dettaglio, degna di nota è la Risposta ad Interpello Ade n.620 del 24.12.2020; l’istante, in particolar modo, riferisce di aver effettuato “nell’anno 2015 investimenti in attività di ricerca e sviluppo, agevolabili ai sensi dell’art.3 del D.L. 145/2013 e del D.M. 27/05/2015” e tuttavia “non ha fruito alla data odierna del credito potenzialmente spettante per l’annualità in oggetto, non ha imputato il corrispondente componente positivo non tassabile nel bilancio d’esercizio dell’anno di competenza, non ha indicato l’ammontare del credito fruibile nel Modello Unico SC 2016 per i redditi del 2015 e non lo ha riportato nei Modelli Unici SC presentati per le annualità successive, l’ultimo dei quali quello per l’annualità fiscale 2019”. Per tale ragione, il contribuente chiede se può beneficiare del credito maturato nel 2015 e non ancora fruito.
A fronte dell’istanza, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, la mancata indicazione nel quadro RU del modello dichiarativo relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato e in quelli successivi, non è di ostacolo al beneficio dell’agevolazione. Tale mancanza infatti rappresenta una violazione puramente formale, a cui si può rimediare mediante l’applicazione della sanzione prevista per le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni”. Con specifico riferimento al caso in questione, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che, nonostante l’emergenza epidemiologica del 2020, il legislatore non ha spostato il termine di scadenza per la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per il periodo d’imposta 2015 e che, in tal caso, restava fissato al 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della stessa.
Riassumendo, come bisogna procedere per una rendicontazione retroattiva finalizzata alla fruizione del Credito d’imposta R&S maturato in anni precedenti? Per non vanificare tale possibilità, il contribuente deve:
- presentare una dichiarazione integrativa per ciascun periodo d’imposta ancora integrabile, indicando nel quadro RU l’importo del credito spettante;
- versare, per ciascuna annualità, la sanzione ex art. 8 del d.lgs. n. 471 del 1997 tramite ravvedimento;
- predisporre l’apposita documentazione contabile certificata da un revisore o di una società di revisione legale dei conti iscritti nel registro dei revisori legali.