CREDITO D’IMPOSTA R&S:
SENTENZA N.1351/12/2023 DELLA CGT PALERMO
Una nuova sentenza si unisce al cospicuo filone giurisprudenziale che tutela il contribuente nei confronti delle attività accertative condotte dall’Agenzia delle Entrate. Trattasi della Sentenza n.1351/12/2023 della Cgt Palermo e avente ad oggetto il ricorso n. 218/2022 depositato in data 08/02/2022 da parte di un contribuente nei confronti di un atto di recupero per una presunta illegittima fruizione del credito d’imposta in materia di ricerca e sviluppo per i periodi d’imposta 2018 e 2019.
In dettaglio, la società ricorrente opera nella ristorazione collettiva e della fornitura dei pasti, quale settore ad oggi privo di progetti R&S consistenti nell’introduzione di spiccate novità di carattere procedurale. Questo stato dell’arte ha pertanto comportato, a carico del contribuente, il superamento di numerosi ostacoli come, ad esempio, un miglior controllo delle capacità tecnologiche, una maggiore pianificazione e prevenzione dei possibili eventi critici, una costante condivisione del database alimentare dei pazienti ospedalizzati. Tutto questo ha pertanto condotto la società a sviluppare progetti R&S connotati da una serie di novità procedurali non presenti sul mercato nazionale.
L’operato descritto ben si sposa con quanto statuito dall’articolo 3 del dl n. 15/2013 al comma 4 in cui viene esplicitato che: “4. Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo: b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale a esclusione dei prototipi di cui alla lettera c)..” .
A corroborare ulteriormente la decisione dei giudici palermitani, viene richiamata, nella sentenza, anche la Circolare 5/E/2016, secondo la quale “sono favoribili le modifiche di processo o di prodotto che portano cambiamenti o miglioramenti significativi alle linee e/o tecniche di produzione o ai prodotti“.
Non da ultimo, a corredo di quanto esposto, il documento di prassi ricorda che un simile orientamento decisionale è riscontrabile nella Sentenza n.173/2022 della Ctp di Reggio Emilia in cui viene chiarito che il requisito della novità legato alla definizione di un prodotto deve essere valutato in modo contestuale e nelle relative diverse gradazioni, rigettando così applicazioni pressoché automatiche delle norme di riferimento da parte dell’Agenzia nonché il corredato parere del MISE.