Maggio 11, 2023 Credito d'Imposta ZES / NEWS 0 Comment

CREDITO D’IMPOSTA ZES:

PANORAMICA DELLA MISURA ED ULTIME NOVITÀ

L’agevolazione del Credito d’imposta beni strumentali nel Mezzogiorno, nelle aree SISMA e nelle Zone Economiche Speciali (ZES), tradizionalmente, supporta l’acquisto di macchinari, attrezzature, impianti (voci B.II.2 e B.II.3 dell’attivo dello stato patrimoniale) strumentali nuovi nell’ambito di un progetto di investimento iniziale, consistente, alternativamente:

  • creazione di un nuovo stabilimento;
  • ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
  • diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
  • cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Con specifico riferimento alle zone economiche speciali (abbreviato, ZES), queste consistono in regioni geografiche disciplinate da una legislazione economica differente che va a derogare le leggi vigenti nell’ambito delle ordinarie politiche nazionali. In queste aree, geograficamente delimitate e chiaramente identificate, le aziende già operative, e quelle che si insedieranno, possono beneficiare di speciali condizioni economiche e burocratico amministrative al fine di favorire investimenti ed iniziative di sviluppo.

Il credito d’imposta ZES viene introdotto con il decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, Capo II “Zone economiche speciali – ZES”  art.4 – 5; in particolar modo, l’art.5 comma 2 effettua un rimando alla disciplina del bonus sud, andandone ad assorbire il relativo contenuto: “In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge  28 dicembre  2015,  n.  208,  è  commisurato  alla  quota   del   costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020  nel  limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Si applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui  al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti,  della  legge  28  dicembre 2015, n. 208”.

Tra le agevolazioni che vi rientrano, a favore delle nuove attività economiche ovvero di investimenti di natura incrementale posti in essere nella Zes, si citano, a titolo esemplificativo:

  • procedure semplificate e regimi procedimentali speciali e accellerati;
  • accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico delle Zes;
  • astensione del credito d’imposta del credito d’imposta per il Mezzogiorno agli investimenti nelle aree Zes, per quanto concerne l’acquisto di beni strumentali.

L’ammontare della misura agevolativa per gli investimenti nelle ZES è la stessa di quella per gli investimenti nel Mezzogiorno con le seguenti percentuali:

  • 45% per le piccole e micro imprese;
  • 35% per le medie imprese;
  • 25% per le grandi imprese.

L’articolo 57, comma 1, lettera b), numero 4) del D.L. 77/2021, ha raddoppiato il limite massimo per ogni progetto di investimento a 100 milioni di euro ed ha esteso,  il medesimo credito d’imposta, all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti: “In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito d’imposta è esteso all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti”.

A seguire,  il D.L. 36/2022, in vigore dal 1° maggio 2022, ha statuito, ai sensi dell’art.37, che “Il credito di imposta è esteso all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti”.

A chiarire ulteriormente i dettati normativi richiamati, sono stati emanati diversi documenti di prassi da parte dell’AdE, tra cui si citano la Risposta ad Interpello n. 332 del 21 giugno 2022 e la Risposta ad Interpello n. 519 del 18 ottobre 2022. Alla luce delle modifiche in esame, il Credito di imposta ZES è applicabile per l’acquisto di terreni e per l’acquisizione, la realizzazione e l’ampliamento di immobili strumentali per gli investimenti effettuati a partire dal 1° maggio 2022; per converso, gli investimenti effettuati dal 1° giugno 2021 al 30 aprile 2022 potranno usufruire del medesimo credito di imposta spetta ma esclusivamente in merito all’acquisto di immobili.

La Risposta ad Interpello n.519/2022 chiarisce inoltre che, “Fermo restando che le spese per l’acquisto delle aree edificabili non sono agevolabili mediante l’agevolazione qui in esame, alla luce dei chiarimenti resi con la citata risposta n. 332 del 2022, si ritiene che, in relazione alla fattispecie oggetto di interpello, siano agevolabili i lavori di realizzazione dell’immobile eseguiti successivamente al 1° maggio 2022, ancorché la data “generale” di inizio dei lavori complessivi sia il 21 febbraio 2022. Al riguardo, si ricorda che, ai fini della determinazione del “momento di effettuazione”, rilevante ai fini della spettanza della predetta maggiorazione, l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR”.

Infine, sarà naturalmente onere del beneficiario conservate tutta la documentazione a corredo della corretta dimostrazione di quali lavori sono stati effettuati a partire dal 1° maggio 2022 e che, pertanto, risulteranno agevolabili.

Contattaci per avere maggiori informazioni:

    Nome *

    Cognome *

    E-mail *

    Messaggio *

    (*) Campi Obbligatori