Febbraio 8, 2024 Credito d'Imposta ZES / NEWS 0 Comment

CREDITO D’IMPOSTA ZES UNICA:

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2023 è stata pubblicata la Legge 13 novembre 2023, n. 162 di conversione del D.L. 124/2023(cd. decreto Sud). La legge istituisce una  nuova ZES unica per tutto il Mezzogiorno; le zone interessate sono i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Il rinnovato comma 6 dell’articolo 16 del D.L. 124/2023 stabilisce che, mediante apposito decreto, saranno definite le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli. Il citato comma 6, nella versione precedente la modifica, prevedeva che il menzionato decreto doveva essere emesso entro il 30 dicembre 2023, data che, va da sé, non è stata rispettata. La versione novellata della norma non prevede quindi alcun termine, aspetto che crea non poche ripercussioni sugli investimenti che saranno oggetto di beneficio fiscale, da declinarsi in acquisti di terreni, acquisizione, realizzazione ed ampliamento di immobili strumentali agli investimenti e che, come noto, dovranno esser realizzati, per la relativa ammissibilità, dal 1° gennaio al 15 novembre 2024.

Altro aspetto caratterizzante la misura in commento e che risulta esser degno di non poca rilevanza, concerne il  limite minimo dei predetti investimenti e che risulta esser pari a 200.000 euro; aspetto anche questo penalizzante se lo si raffronta con la precedente formula agevolativa del bonus investimenti nel Mezzogiorno ex L. 208/2015, in cui non si prevedeva alcun limite minimo e questo ha consentito l’accesso al bonus fiscale anche per  piccole attività, le quali, nel credito d’imposta ZES unica, risultano penalizzati da qualsiasi agevolazione in forma di credito di imposta. A questo si aggiunge, il limite massimo di spesa per progetto di investimento pari a 100 milioni di euro.

Venendo alle aliquote agevolative, nel periodo sopra citato, alle imprese che effettuano acquisizioni di beni strumentali, anche ricorrendo a contratti di locazione finanziaria, destinati ad essere implementati presso strutture produttive ubicate nei territori richiamati, viene concesso un contributo, sotto forma di credito di imposta e nella misura massima prevista dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027. A tal proposito, la nuova edizione della Carta prevede i seguenti massimali per le grandi imprese e che vengono aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti per le piccole:

  • 15% – 25% – 35%, per le aree dell’Abruzzo che rientrano nella Carta degli aiuti a finalità regionale;
  • 30% – 40% – 50%, per le regioni di Molise, Basilicata e Sardegna;
  • 40% – 50% – 60%, per la Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia.

Oltre all’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, vi rientrano nel credito d’imposta anche i terreni e gli immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

L’agevolazione è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, purché che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle relative norme comunitarie. Per il riconoscimento dell’agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d’impianto destinatarie dell’agevolazione,  per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’inosservanza di tale obbligo determina la revoca dei benefici concessi e goduti secondo le modalità previste per il ricalcolo.

Si segnala, infine, che il credito d’imposta deve essere utilizzato in compensazione e riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e così a seguire nelle successive dichiarazioni fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

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