CREDITO D’IMPOSTA:
ZES UNICA
In linea generale, una zona economica speciale (abbreviato, ZES) consiste in una regione geografica disciplinata da una legislazione economica differente che va a derogare le leggi vigenti nell’ambito delle ordinarie politiche nazionali. In queste aree, geograficamente delimitate e chiaramente identificate, le aziende già operative, e quelle che si insedieranno, possono beneficiare di speciali condizioni economiche e burocratico amministrative al fine di favorire investimenti ed iniziative di sviluppo.
Il credito d’imposta ZES viene originariamente introdotto con il decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, Capo II “Zone economiche speciali – ZES” art.4 – 5; in particolar modo, l’art.5 comma 2 effettua un rimando alla disciplina del bonus sud, andandone ad assorbire il relativo contenuto: “In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.
Tra le agevolazioni che vi rientrano, a favore delle nuove attività economiche ovvero di investimenti di natura incrementale posti in essere nella Zes, si citano, a titolo esemplificativo: procedure semplificate e regimi procedimentali speciali, con accelerazione dei termini ed adempimenti semplificati; accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico delle Zes; estensione del credito d’imposta per il Mezzogiorno agli investimenti nelle aree Zes, per quanto concerne l’acquisto di beni strumentali.
Orbene, il Decreto Legge n. 124/2023 istituisce, per l’anno 2024 e fino al 2026, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – “ZES unica” che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e che sostituisce le attuali Zone economiche speciali frammentate in 8 diverse strutture amministrative.
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, così come definito dall’art.2, punti 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 651/2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio; vi rientra altresì l’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, premesso che il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Fermo restando il limite complessivo di spesa, il credito d’imposta riconosciuto, per l’anno 2024, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni e tale costo non comprende le spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.
Altri aspetti da tener presente sono: la rideterminazione del credito, se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, con l’esclusione, in tal caso, del costo dei beni non entrati in funzione; esclusione dagli investimenti agevolati del costo dei beni che, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione.
Non da ultimo, al fine di facilitare la rinnovata misura, dal 1° gennaio 2024 viene istituito lo Sportello Unico Digitale ZES (S.U.D. ZES) per le attività produttive nella ZES unica per il Mezzogiorno; le funzioni di tale sportello riguarderanno la gestione dei procedimenti di autorizzazione unica per l’avvio di attività economiche o l’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES Unica.