Credito d’imposta ZES
Agevolazione fiscale destinata a supportare investimenti nelle Zone Economiche Speciali, «ZES unica», di cui all’art.16 del D.L.19 settembre 2023 n. 124 (convertito con L. n. 162/2023), come prorogato dall’art. 1, commi 438-443, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026). D.M. 17 maggio 2024 e Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 3882 del 30 gennaio 2026.
Scheda riassuntiva credito d’imposta |
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| SOGGETTI BENEFICIARI: | Tutte le imprese, di qualsiasi dimensione, settore di attività e forma giuridica, già operative o di nuova fattura, che realizzano progetti di investimento in strutture produttive ubicate nelle regioni e territori ammessi.
Esclusioni: Imprese in difficoltà, in stato di liquidazione o fallimento, e i settori esclusi dal Regolamento GBER (es. siderurgia, carbonifero, infrastrutture energetiche, settore finanziario e produzione primaria di agricoltura/pesca). |
| AREE ZES: |
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| ATTIVITA’ AMMESSE: | Realizzazione di un progetto di investimento iniziale (come definito dal Reg. UE n. 651/2014) relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione o al cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo. |
| SPESE AMMESSE: | Acquisto (anche mediante locazione finanziaria/leasing) di:
Vincolo: Il valore totale dei terreni e degli immobili acquistati o realizzati non può superare il 50% del costo complessivo del progetto d’investimento agevolato. |
| ALIQUOTE E TETTO DI SPESA: | Tetto di Spesa: Minimo 200.000 € – Massimo 100 milioni di € per ciascun progetto d’investimento.
Aliquote Teoriche (Carta Aiuti Regionale 2022-2027):
Nota: L’aliquota effettiva fruibile è determinata dall’Agenzia delle Entrate tramite riproporzionamento percentuale sul budget assegnato per l’anno 2026 (2,3 miliardi di €). |
| MODALITÀ DI FRUIZIONE: | Credito d’Imposta in compensazione via F24 rilasciato dall’Agenzia delle Entrate a seguito della verifica delle comunicazioni integrative.
Utilizzabile a partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma di concessione del credito da parte dell’Agenzia delle Entrate, esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia (Entratel/Fisconline). |
| CUMULABILITÀ CON ALTRE MISURE: | Cumulabile con altre agevolazioni fiscali (es. Iperammortamento/Transizione 5.0, Nuova Sabatini, aiuti de minimis) e contributi regionali/nazionali non qualificabili come Aiuti di Stato, a condizione che il cumulo non superi il 100% del costo sostenuto e che la base imponibile per la maggiorazione o ulteriore misura sia determinata al netto del credito ZES fruito. |
| PROROGA E AMBITO TEMPORALE: | Applicabile agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 (con le ulteriori finestre annuali per il 2027 e 2028).
Ambito Territoriale ZES Unica: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Abruzzo, unitamente alle zone assistite di Marche e Umbria. |
| ONERI DOCUMENTALI: |
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