Dicembre 14, 2023 Credito d'Imposta R&S&I&D / NEWS 0 Comment

CREDITO D’IMPOSTA R&S:

SLITTAMENTO A LUGLIO 2024 PER IL RIVERSAMENTO SPONTANEO

Lo strumento del riversamento spontaneo, introdotto con il Decreto Fiscale (D.L. 146/2021) ai sensi dell’articolo 5 commi 7-12, offre la possibilità alle aziende che si sono avvalse in modo non corretto del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 D.L. 145/2013, di procedere alla regolarizzazione della propria posizione fiscale, attraverso il riversamento anche rateale dell’importo del credito utilizzato in compensazione. L’arco temporale interessato riguarda il credito d’imposta maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2019. Il Provvedimento prot. 188987/2022 del Direttore dell’Agenzia delle entrate ha definito successivamente le modalità di accesso alla procedura in argomento.

Al fine di poter aderire a questo strumento, i contribuenti devono aver commesso in buona fede degli errori nella della determinazione del credito d’imposta ed in particolare devono trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni: aver realmente svolto attività non qualificabili, totalmente o parzialmente, come ricerca o sviluppo, ammissibili nell’accezione prevista dal Manuale di Frascati e secondo quelli che sono gli orientamenti di prassi recenti dell’Agenzia delle Entrate; aver commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità; aver commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento; aver erroneamente applicato l’art. 3, c. 1-bis, D.L. n. 145/2013 per quanto concerne il riconoscimento del credito d’imposta ai soggetti residenti o a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che eseguono attività di R&S nel caso di contratti con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’UE, negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito.

Venendo alle recenti novità, il Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, ha posticipato nuovamente, ai sensi dell’art.5, i termini per il riversamento volontario degli indebiti utilizzi compensati. In particolare sono state effettuate le seguenti modifiche:

  • la richiesta all’Agenzia delle Entrate va presentata, in via telematica, entro il 30 giugno 2024, in luogo della data del 30.11.2023 precedentemente in vigore;
  • sono state prorogate: dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024, il termine per il versamento dell’unica rata o, in caso di rateazione, della prima rata; dal 16 dicembre 2024 al 16 dicembre 2025, il termine per il versamento della seconda rata; dal 16 dicembre 2025 al 16 dicembre 2026, il termine per versamento della terza rata; in caso di pagamento rateale, dal 17 dicembre 2023 al 17 dicembre 2024, , il termine a decorrere dal quale sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale;
  • conseguentemente alle proroghe introdotte, la norma ha spostato, dal 17 dicembre 2023 al 17 dicembre 2024, il termine ivi previsto a decorrere dal quale vanno calcolati, in caso di mancato perfezionamento della procedura, gli interessi del 4% annuo di cui all’art. 20 del DPR n.602 del 1973;
  • è stato introdotto , ai sensi del richiamato art.5, lettera d), un ultimo periodo al comma 12 dell’art.5 del D.L. n. 146 del 2021. In particolare, al comma 12, dopo le parole “al comma 10” è inserito il seguente periodo: “In deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine di decadenza per l’emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di un anno con riferimento ai crediti d’imposta di cui al comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017”.

Nella riunione del 30 novembre 2023, un emendamento approvato dalla Commissione referente del Senato, ha fatto ulteriormente slittare al 30 luglio 2024 il termine per presentare la domanda di adesione alla procedura di riversamento; contestualmente, un ulteriore emendamento, approvato nella medesima riunione, ha introdotto il comma 1bis nell’art. 5 del DL 146/2021, in cui viene stabilito che “ I soggetti indicati nell’articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell’unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione. Anche in ipotesi di revoca, resta ferma l’applicazione della proroga prevista dall’articolo 5, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146”.

Per il resto, gli attuali lavori parlamentari non hanno inciso sulle rimanenti disposizioni e pertanto rimangono immutate le date sopraindicate.

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