Cumulabilità del Bonus Sud con
il Credito d’Imposta Beni Strumentali
Il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali consiste in un’agevolazione fiscale finalizzata a supportare le imprese che intendono effettuare investimenti in beni nuovi, materiali e immateriali, destinati ad essere utilizzati in strutture produttive ubicate in Italia, strumentali all’ottimale svolgimento dell’attività d’impresa o di arte e professione e funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. Il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, consiste invece in un beneficio fiscale a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono portare avanti, dal 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, degli acquisti in beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, facenti parte di progetti di investimento destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, quali Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise.
La possibilità di una cumulabilità delle due misure menzionate è stata oggetto dell’istanza d’interpello n.360/2020 nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Soggetto interpellante è una società che intende procedere con l’acquisto di una macchina dotata di tutte le caratteristiche prescritte nell’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, usufruendo, in tal modo, di un credito d’imposta nella misura del 40% del costo. Il bene strumentale agevolabile, qualora fosse contestualmente parte di un progetto di investimento destinato nelle zone del Mezzogiorno, sarebbe anche passibile di un ulteriore beneficio fiscale pari al 45%. L’istante pone quindi il problema della possibile cumulabilità delle due distinte agevolazioni.
In risposta al suddetto quesito, l’Agenzia delle Entrate richiama il comma 192 della Legge di Bilancio 2020, il quale, con specifico riferimento al credito d’imposta per i beni strumentali, prevede che il beneficio fiscale è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Anche per quanto riguarda il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, l’Agenzia delle Entrate richiama il comma 102 dell’articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, secondo la formulazione attualmente in vigore, prevede una cumulabilità del beneficio fiscale con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
Non da ultimo, ad ulteriore conferma di tale orientamento, l’Agenzia delle Entrate richiama la Circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 che al punto 7 “CUMULO” già precisava la cumulabilità del credito d’imposta per investimenti nel mezzogiorno con la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, prevista dall’articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. super-ammortamento). Misura, quest’ultima, confluita nel credito di imposta per investimenti in beni strumentali previsto dalla legge di Bilancio 2020.
Alla luce della normativa soprarichiamata, l’Agenzia delle Entrate ritiene pertanto che, in relazione ai medesimi investimenti, sia possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento. L’impresa potrà quindi ottenere entrambi i crediti e raggiungere fino all’85% di copertura sugli investimenti.
Si precisa infine, per quanto riguarda il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, che tale beneficio fiscale è possibile sfruttarlo anche per l’acquisizione di hardware e software; l’attuale modello di comunicazione per la fruizione del beneficio contempla infatti, alla sezione III – rigo B26, hardware e software, anche basati su piattaforme cloud computing e dedicati all’ organizzazione ed elaborazione di ingenti quantità di dati, gestione di interfacce anche multimediali, utilizzazione di sensoristica avanzata per elaborare informazioni complesse, ottimizzazione delle elaborazioni dal punto di vista energetico e della privacy, assistenza in remoto per apparecchiature specialistiche. Da questo punto di vista sarebbe utile un ulteriore chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate circa la possibile cumulabilità con i beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0, dettagliati nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e per i quali è previsto un credito d’imposta pari al 15%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.