DECRETO FISCALE 2022 E LE MODALITÀ
DI SANATORIA DEL CREDITO D’IMPOSTA IN R&S
Il Consiglio dei Ministri, attraverso il comunicato stampa n. 41 del 15 ottobre, ha annunciato l’approvazione del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022 e contenente, tra i diversi interventi, anche alcuni correttivi alla disciplina del credito d’imposta in Ricerca e Sviluppo.
Nel dettaglio, il testo approvato prevede, all’articolo 5 rubricato “Disposizioni urgenti in materia fiscale”, commi da 7 a 12, una procedura di riversamento spontaneo, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, applicabile sul credito d’imposta R&S ex art.3 D.L. 145/2013 e ss.mm.ii. maturato e indebitamente compensato in riferimento ai periodi d’imposta dal 2015 al 2019, ovvero fino all’introduzione del rinnovato beneficio fiscale che, dal 2020, comprende anche il credito d’imposta per le attività di innovazione ed il design.
Destinatari della procedura in esame sono i soggetti che, nei sopracitati periodi d’imposta, si trovino in buona fede in una delle seguenti situazioni: 1) “abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta”; 2) abbiano utilizzato, dal 2017, il bonus fiscale in maniera difforme rispetto alla norma di interpretazione autentica prevista dall’articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, per quel che riguarda le attività di ricerca e sviluppo effettuate per conto di imprese residenti o localizzate all’estero, ha stabilito l’agevolazione esclusivamente per le spese svolte direttamente in laboratori o strutture situate in Italia; 3) “abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento”.
Sono invece esclusi dalla fruizione del meccanismo della sanatoria, i soggetti che hanno posto in essere comportamenti dolosi consistenti in: condotte fraudolente; fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate; false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti; le ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili.
La descritta procedura di riversamento spontaneo è subordinata all’invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate entro il 30.09.2022, attraverso un apposito modello che sarà definito mediante opportuno provvedimento del direttore dell’AdE da emanare entro il 31.05.2022. Il riversamento del credito R&S indebitamente compensato potrà avvenire in unica soluzione entro il 16.12.2022 oppure in tre quote annuali di pari importo con scadenze al 16.12.22, 16.12.23 e 16.12.24, con applicazione di interessi di rateazione calcolati al tasso legale dal 17.12.2022. Qualora non si paghi una delle rate entro la scadenza prevista, si perderà gran parte del beneficio con l’iscrizione a ruolo degli importi residui, l’applicazione di una sanzione pari al 30% e di interessi decorrenti dal 17.12.2022.
Si ricorda infine che il riversamento del credito R&S non può avvenire mediante compensazione e la corretta conclusione della procedura di sanatoria evita la punibilità prevista dal codice penale.
Delineato il quadro, si rimane pertanto in attesa della pubblicazione del testo definitivo del Decreto Fiscale in Gazzetta Ufficiale.