DECRETO ZES UNICA:
SBLOCCO DEGLI INVESTIMENTI ANCHE SU IMMOBILI GIÀ USATI
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato il decreto che disciplina le modalità di accesso all’agevolazione per la ZES Unica. In particolare le imprese che, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 15 novembre 2024, effettuano un investimento, minimo di 200.000,00 euro e massimo di 1 milione, in beni strumentali da destinare a strutture produttive con sede nei territori della ZES unica possono beneficiare di un credito d’imposta che, a seconda dell’entità dell’investimento, può arrivare a coprire fino al 50% delle spese. La comunicazione potrà essere inviata dal 12 giugno al 12 luglio 2024 utilizzando il modello che a breve verrà definito dall’Agenzia delle Entrate.
Un aspetto degno di rilievo è che il beneficio fiscale viene riconosciuto anche sugli investimenti in beni immobili strumentali anche già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica. Naturalmente, tali beni devono rientrare all’interno di un investimento iniziale come previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 651/2014. In tal modo il Legislatore va a dirimere le difficoltà interpretative, emerse nella precedente disciplina della ZES e concernenti il riscontro del requisito della novità per quanto riguardava gli immobili già utilizzati a qualunque titolo.
Sull’argomento era infatti intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad Interpello n.310 del 3 maggio 2023. Il documento di prassi aveva richiamato le disposizioni di cui all’art.1, commi 98 e ss. della L.n. 208 del 2015 e che dovevano ritenersi applicabili nell’ambito del credito d’imposta ZES. Consequenzialmente restavano altresì validi, in quanto compatibili, i chiarimenti forniti nella Circolare n.34/E del 3 agosto 2016 in cui viene chiarito che il comma 98 “prevede espressamente che il credito di imposta riguarda gli investimenti in beni strumentali ”nuovi”. Conseguentemente, l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati. Pertanto, si ritiene che il requisito della novità in parola in quanto compatibile con le previsioni del credito d’imposta ZES e dei suoi ulteriori requisiti debba caratterizzare anche gli immobili strumentali acquisiti o realizzati per beneficiare del predetto credito d’imposta ZES”. In virtù della normativa richiamata, l’Agenzia aveva ritenuto che il requisito della novità dovrebbe caratterizzare anche gli immobili strumentali acquisiti o realizzati per beneficiare del predetto credito d’imposta ZES.
La posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate non ha tuttavia trovato univoco accoglimento soprattutto perché un siffatto orientamento avrebbe rischiato di mettere in crisi una rilevante mole di investimenti già effettuati nella convinzione che il requisito della novità non riguardasse gli immobili.
Sull’argomento, a seguito di alcune istanze parlamentari, si era anche espresso il MEF nell’ambito del Question Time in Commissione VI alla Camera del 31 maggio 2023. A fronte dell’Interrogazione 5-00928 Matera rubricata “Chiarimenti in ordine all’applicazione del credito di imposta per l’acquisto di immobili strumentali agli investimenti nelle ZES” e finalizzata a sapere dal Ministero quali iniziative di competenza intenda intraprendere al fine di stabilire che il credito d’imposta fosse riconosciuto per l’acquisto di immobili strumentali indipendentemente dal requisito di novità del bene, il MEF aveva risposto che la posizione dell’Agenzia muoveva dal fatto che il credito d’imposta ZES non presenta una propria disciplina organica ma opera per rinvio alle disposizioni del credito d’imposta per il Mezzogiorno e consequenzialmente non prevede esplicite eccezioni che possano disapplicare il requisito della novità degli asset oggetto degli investimenti; in virtù di ciò, qualora si avesse voluto dar seguito alle osservazioni formulate in merito alla richiamata risposta fornita dall’Agenzia delle entrate, sarebbe stato necessario procedere con un’apposita modifica normativa per riconsiderare il requisito della novità in ipotesi di investimenti in beni immobili strumentali effettuati nelle ZES.
La novità introdotta nella disciplina della ZES unica inverte quindi la rotta e si pone in linea con quelle che sono le finalità stesse del bonus ZES, quale misura nata per attrarre investimenti in aree svantaggiate e le cui iniziative non possono non passare anche attraverso il ripristino di beni immobili dismessi e che versano in uno stato di abbandono.