Aprile 18, 2024 Credito d'imposta Mezzogiorno / NEWS 0 Comment

FRUIZIONE DEL BONUS SUD IN CASO DI TRASLAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il presente contributo editoriale si sofferma sull’analisi di una specifica casistica afferente alla fruizione del credito d’imposta per il Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, della Legge 208/2015, in virtù del fatto che, nonostante la misura sia stata chiusa al 3.12.23, tante sono ancora le fattispecie di operatività ancora aperte.

In particolare si affronta  l’ipotesi in cui la società contribuente, a seguito dell’inoltro di un’apposita richiesta inerente il beneficio fiscale in commento, non riesce successivamente a rispettare la cadenza temporale degli investimenti programmati e che, integralmente o parzialmente, slittano nell’annualità successiva. Il presupposto fondamentale è che, nel complesso, il progetto d’investimento viene completato nella sua interezza e pertanto l’ammontare del beneficio fiscale rimane tale ma si verifica una rimodulazione delle spese tra le diverse annualità; in sostanza, non sussiste una situazione di indebita fruizione di un maggior o minor credito d’imposta.

Orbene, la questione viene affrontata nella Risoluzione AdE 39/E/2019 e nella Risposta n.1, consulenza giuridica 3/2/2020. Sdoganiamo subito il fatto che, una volta pianificati gli investimenti per determinati periodi d’imposta e invece effettuati successivamente, resta comunque intatta la possibilità di utilizzare l’intero ammontare del credito. Smarcato ciò, si procede anzitutto con la disamina della Risoluzione AdE 39/E/2019. Il caso dal quale prende spunto la risoluzione in questione, concerne un investimento pianificato negli anni X e X+1 e non realizzato in tali periodi, bensì nel successivo X+2. A fronte di tale situazione, la risoluzione afferma che il contribuente è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate l’avvenuta rettifica del piano di investimento, indicando puntualmente la traslazione nell’anno X+2 degli investimenti originariamente dichiarati per gli anni X e X+1. Il documento di prassi precisa, inoltre, che il credito di imposta complessivo per l’anno X+2 sarà pari alla somma di quello inizialmente previsto per gli anni X e X+1 e di quello programmato per l’anno X+2. L’agenzia ricorda, infine, che l’utilizzo in compensazione potrà essere effettuato, nei termini sopra indicati, solo dopo aver ottenuto la relativa ricevuta attestante la fruibilità del credito da parte dell’Agenzia, esponendo nel modello F24, quale anno di riferimento, l’anno X+2.

A seguire, la Risposta a consulenza giuridica n.1 del 3/2/2020 chiarisce che la traslazione degli investimenti non incide sul diritto alla fruizione, ed in particolare: “Nell’ipotesi di investimenti traslati solo in parte al periodo d’imposta successivo, la presentazione della predetta istanza di rettifica del modello CIM, finalizzata a comunicare che parte degli investimenti programmati sono traslati agli anni successivi (seppur entro il 2020), non determina alcun effetto sulla quota di credito maturata che è rappresentata esclusivamente da quella corrispondente agli investimenti già posti in essere (cfr. circolare n. 34/E del 2016). Restano valide, quindi, anche le ipotesi di fruizione del credito in esame mediante compensazione dei crediti maturati nei periodi d’imposta precedenti alla rettifica, in presenza dell’avvenuta ricezione della originaria ricevuta attestante la fruibilità, sempre nei limiti degli investimenti realizzati”; oltre a ciò viene chiarito che “nell’ipotesi in cui, in mancanza della presentazione della rettifica del modello CIM originaria, un contribuente avesse utilizzato – sempre successivamente al momento di effettuazione dell’investimento – il credito d’imposta (…) utilizzando come anno di investimento quello originario (…) non si applicheranno sanzioni alla rettifica operata dal contribuente al modello F24 successiva al nuovo Modello CIM, per renderlo coerente con tale ultimo e, in sostanza, con il corretto periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento”.

Pertanto, in entrambi i casi di traslazione integrale o parziale degli investimenti originariamente programmati, la presentazione di una comunicazione rettificativa comporta la rideterminazione degli anni in cui il credito d’imposta è da considerarsi fruibile ma senza incidere sul diritto alla fruizione dello stesso, che resta subordinato all’effettivo realizzo degli investimenti e che nel caso di specie risultano essere conclusi nella loro interezza.

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