FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER R&S DA PARTE DELLE RETI D’IMRESA
La legge di Bilancio 2021 conferma l’ambito soggettivo di applicazione del credito d’imposta in ricerca, sviluppo, innovazione e design, estendendo la presente agevolazione a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa. In assenza di un’espressa esclusione normativa, si ritiene pertanto che possano continuare beneficiare dell’agevolazione anche i consorzi e le reti di imprese.
Con specifico riferimento al contratto di rete, quest’ultimo si caratterizza dalla volontà di due o più imprenditori ad avviare forme di collaborazione che puntano ad accrescere, individualmente e collettivamente, capacità innovativa e competitività; alla base di suddetta iniziativa, viene quindi stipulato un programma comune di rete finalizzato a dare contenuto e concretezza all’iniziativa, secondo forme ed ambiti predeterminati per l’esercizio delle proprie attività. Le reti d’impresa si suddividono in reti soggetto e reti contratto, a seconda della volontà di adottare un modello contrattuale “puro” (c.d. “rete-contratto”) ovvero di procedere con la creazione di un nuovo soggetto giuridico (c.d. “rete-soggetto”).
La rete soggetto, per effetto dell’iscrizione del contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese in cui la stessa ha sede, costituisce un nuovo soggetto passivo di imposta, totalmente distinto dalle singole imprese partecipanti che continueranno a mantenere una totale autonomia dal punto di vista tributario e patrimoniale. La rete soggetto, in quanto autonomo soggetto passivo d’imposta, si assume quindi il rischio degli investimenti e diventa pertanto destinatario diretto dell’agevolazione. In tal modo la rete soggetto andrà a determinare in modo autonomo il credito di imposta spettante con riferimento ai costi di competenza del periodo di imposta in cui intende beneficiare dell’agevolazione e strettamente connessi agli investimenti ammissibili effettuati in esecuzione del programma comune di rete.
Nella rete contratto la titolarità di beni, diritti, obblighi ed atti viene ricondotta, quota parte, alle singole imprese partecipanti e la titolarità delle situazioni giuridiche rimane dei singoli partecipanti. Sebbene l’organo comune possa esercitare una rappresentanza unitaria nei confronti di soggetti terzi, la semplice adesione ad un contratto di rete non modifica la soggettività tributaria delle singole imprese e non determina un’automatica attribuzione di soggettività giuridica alla rete. L’assenza di personalità giuridica della rete comporta pertanto che tutti gli atti ed i rapporti giuridici instaurati dai partecipanti vanno a produrre effetti nelle singole sfere soggettive delle singole imprese. Come chiarito dalla Circolare n. 20/E del 18 giugno 2013, tali premesse implicano, dal punto di vista fiscale, che l’obbligo di fatturazione resterà in capo ai singoli, sia per quanto riguarda le operazioni passive e sia per quanto riguarda le operazioni attive. Per gli eventuali atti posti in essere dalle singole imprese o dall’impresa capofila, che operano senza rappresentanza, è, invece, necessario che la singola impresa o l’eventuale capofila ribalti i costi ed i ricavi ai partecipanti per conto dei quali ha agito, emettendo o ricevendo fatture per la quota parte del prezzo riferibile alle altre imprese. Di conseguenza, i costi ed i ricavi derivanti dalla partecipazione ad un contratto di rete saranno fiscalmente deducibili o imponibili per i singoli partecipanti secondo le regole impositive fissate dal testo unico ed andranno indicati nella dichiarazione degli stessi. Quanto premesso si applicherà anche in relazione ai costi relativi ad attività di ricerca e sviluppo eleggibili, fatturati o ribaltati alle singole imprese. Pertanto, in caso di attività di ricerca e sviluppo effettuate da imprese che aderiscono a un contratto di rete privo di autonoma soggettività giuridica e di conseguente autonoma capacità tributaria, queste saranno beneficiarie dell’agevolazione in modo individuale. Di conseguenza, il meccanismo di calcolo del credito di imposta, compresa la verifica della sussistenza delle condizioni richieste per poter accedere al beneficio, verrà applicato in modo autonomo da ciascuna delle imprese aderenti alla rete.